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Rinnovo pds – Prassi per chi possiede solo il cedolino, per iscrizione al collocamento e rilascio tessera sanitaria

Il problema dell’iscrizione nelle liste dei disoccupati de i cittadini stranieri che sono in possesso del solo cedolino che la questura rilascia in seguito alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, è un problema che riguarda tutto il territorio nazionale.
L’interessato scrive: E’ impossibile ricavare il motivo per cui viene richiesto il rinnovo ed è molto raro trovare attaccata al cedolino una foto tessera dello straniero.
In effetti alcune questure rilasciano dei semplici cedolini che non riportano nessuna indicazione o addirittura rilasciano dei semplici biglietti con la data dell’appuntamento o della prenotazione dai quali risulta che l’interessato si è attivato per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, ma non si capisce che tipo di permesso ha chiesto.
E’ di conseguenza difficilissimo capire se esistono le condizioni per iscrivere i cittadini immigrati nelle liste di collocamento o rinnovare loro il libretto sanitario.
Ma anche basandosi sull’equivoco dell’impossibilità di capire quale sarebbe il motivo del permesso di soggiorno (quindi se esistono i requisiti previsti dalla legge per ottenere l’iscrizione alle liste di collocamento piuttosto che per rinnovare il libretto sanitario) moltissimi uffici rifiutano di eseguire gli adempimenti previsti.

Ricordo a questo riguardo che la legge è piuttosto chiara. Il Testo Unico sull’Immigrazione all’ art. 22, comma 12, prevede infatti che il lavoratore durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno ha il diritto di lavorare, di costituire un nuovo rapporto di lavoro e quindi, a maggior ragione, quello di iscriversi alle liste di collocamento per cercare un nuovo lavoro.
D’altra parte – per quanto riguarda la disciplina della salute – l’art. 34, comma 1, TU, precisa puntualmente che sia nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia nella fase di disoccupazione, il lavoratore ha il diritto di rinnovare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per sé e per i familiari a carico e, a maggior ragione, ha il diritto di ottenere le prestazioni a suo carico ivi compreso il rilascio o il rinnovo del cosiddetto cartellino o libretto sanitario.

Di conseguenza dal punto di vista legale non c’è niente da chiarire.

Un consiglio
Se in taluni casi (questo purtroppo dobbiamo confermarlo) gli interessati non dispongono di una documentazione benfatta, perché compilata dalle questure in modo da non permettere di ricavare il motivo del permesso di soggiorno, dobbiamo suggerire loro di attrezzarsi con ulteriore documentazione per dimostrare a che titolo hanno chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno. E in questo senso suggeriamo agli interessati di conservare sempre la fotocopia di tutti i documenti che li riguardano e quindi anche la fotocopia del vecchio permesso di soggiorno. D’altra parte si evidenzia che si tratta, anche in questo caso, di un’attività che può essere oggetto di autocertificazione. Sicuramente infatti l’Amministrazione di Polizia è già a conoscenza di tutta la documentazione degli interessati (certificati, fatti, circostanze riferite al rinnovo del pds), e di conseguenza tutte queste circostanze possono essere oggetto di autocertificazione.

In altre parole l’interessato può autocertificare validamente, sotto la propria responsabilità:

– di avere richiesto formalmente in una certa data (corrispondente a quella sul cedolino) il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
– di avere posseduto fino ad una certa data di scadenza un determinato tipo di permesso di soggiorno e, quindi, di averne chiesto formalmente il rinnovo.

Dovremmo ritenere che in tal modo sia perfezionata la prova legale relativa al tipo di permesso di soggiorno di cui è in corso il rinnovo e, quindi, la dimostrazione del presupposto (previsto dalla legge) sia per quanto riguarda l’iscrizione nelle liste di collocamento, sia per quanto riguarda (tornando al quesito che ci è pervenuto) il rinnovo o la proroga della validità del libretto sanitario.

Si precisa nel quesito di cui sopra che molti uffici ed operatori fanno riferimento ad una circolare del Ministero del Lavoro che attribuirebbe validità al cedolino di rinnovo del permesso di soggiorno, solo per la conservazione dello stato di disoccupazione e non invece per l’iscrizione ex-novo nelle liste dei lavoratori disoccupati.
Detta circolare riconosceva ancor prima della modifica dell’art. 22 del Testo Unico la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro in pendenza di rinnovo e tuttavia non si pronunciava sulla possibilità, sempre nella fase di rinnovo, di ottenere l’iscrizione al collocamento e/o di costituire un nuovo rapporto di lavoro.
Ma dobbiamo comunque sottolineare che l’interpretazione adottata dalla circolare non è l’interpretazione necessariamente autentica della legge. In particolare per quanto riguarda il diritto del lavoratore di svolgere attività lavorativa (quindi anche di iscriversi nelle liste di collocamento durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno), è giusto ricordare che è solo con l’approvazione della legge Bossi – Fini che è stato modificato l’art. 22 del Testo Unico nel senso di riconoscere espressamente – quindi al di fuori di ogni equivoco – il diritto di proseguire il rapporto di lavoro o il diritto di costituire un nuovo rapporto di lavoro nella fase di rinnovo anche (e a maggior ragione) se questa dura da tanto tempo.
A maggior ragione quindi, giova ripeterlo, sussiste pure il diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento perché non avrebbe ovviamente senso riconoscere il diritto di costituire un nuovo rapporto di lavoro se non si riconoscesse prima il diritto di iscriversi alle liste di collocamento stesse.
Naturalmente è chiaro che se le persone si assoggettano passivamente all’applicazione di indicazioni ministeriali che, a torto o a ragione, prescrivono agli uffici di non procedere a determinati adempimenti, le cose saranno destinate a rimanere tali e quindi continuerà a perdurare questa prassi di mancata applicazione della legge (che, si precisa, non riguarda però tutti gli uffici).

L’unica cosa che possiamo suggerire in queste situazioni non è tanto quella di portare ad esempio l’Ufficio che applica in un modo diverso la legge (riconoscendo l’iscrizione alle liste di collocamento), forse la scelta più corretta potrebbe essere quella di proporre direttamente ricorso contro i provvedimenti che rifiutano formalmente l’iscrizione o la proroga della validità del libretto sanitario.
Per contrastare questi comportamenti, e per fare in modo che emergano è necessario pretendere che gli Uffici interessati adottino un formale provvedimento scritto di rifiuto, perché solo a fronte di un rifiuto scritto dimostrabile (che è dovere dell’Ufficio emanare) è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere la corretta applicazione della legge, di cui non dubitiamo perché la normativa al riguardo, come sopra evidenziato, è estremamente chiara.

Ad ogni buon conto, poiché è comunque interessante capire in quali uffici d’Italia si applichino più correttamente le leggi (un’ampia panoramica della situazione permetterebbe di valutare anche l’entità del fenomeno), provvederemo a fare delle verifiche a campione presso i Centri per l’impiego, ma invitiamo ovviamente tutti a segnalare situazioni di questo genere proprio per favorire il contrasto di prassi non rispettose della legge.