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Decreto Corte d’Appello di Venezia n. 113/2003

Ricongiungimento familiare - Permesso di soggiorno per motivi familiari

N. 113/2003 R.R.
Dep.n. CU.

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

Sezione III Civile

Composta da:
Dr. Franco Asili Presidente
Dr. Dario Culot Consigliere
Dr. Anselrno Tosatti Consigliere rel

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nella causa civile iscritta ai n. 247/03 R.R.

Promossa da XXX XXX

Con l’avv. yyy yyy

Contro

Ministero Interni

Con l’avvocatura dello Stato

Avente per oggetto: ricongiungimento familiare

La Corte

Rilevato che fondata appare la doglianza secondo cui per il ricongiungimento familiare irrilevante la convivenza (pacificamente il reclamante non viveva assieme al fratello,avente cittadinanza italiana, cui si chiede il ricongiungimento);
che la ratio della Legge mira, invero,alla conservazione dei legami familiari più stretti, si che anche senza effettiva convivenza è possibile parlare di tutela
familiare ai sensi del d. lg. 286/98, atteso che la norma di cui all’art. 28 di detto decreto non prevede quale requisito imprescindibile la convivenza dei soggetti interessati Sotto uno stesso tetto;

che la ricostituzione dell’unit4 familiare, tanto più in relazione ad una richiesta di semplice permesso di soggiorno, appare possibile anche senza che i soggetti convivano in unica abitazione, tanto più ove si tratti di adulti autonomi anche economicamente e che, in ogni caso, risulta si frequentino quasi giornalmente;

che non é possibile l’interpretazione analogica con la norma che regola il matrimonio non seguito da convivenza, a fonte del silenzio della Legge in proposito non potendosi da esso solo dedurre un’ulteriore condizione legittimanté

che in riforma dell’impugnato decreto del Tribunale di Venezia 268.03 va disposto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al reclamante, con ordine alla competente Questura di rilasciarlo;

che le spese di lite vanno compensate per la natura del giudizio e il comportamento acquiescente della Questura di Venezia non costituitasi;

P.Q.M.

accoglie il reclamo ed, in riforma del decreto impugnato del Tribunale di Venezia in data 25.8.03, dispone il rilascio a favore di xxx xxx dei richiesto permesso di soggiorno per motivi familiari, da predisporsi a cura della competente Questura di Venezia, nelle forme di Legge; dichiara compensate tra le parti anche le ulteriori spese di questo grado.
Si comunichi

Venezia, 27.10.2003