Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Tribunale di Forlì , ordinanza 28.6.2004 – est. Sorgi

Ricongiungimento con genitori - lesione del diritto all'unità familiare - violazione del principio di non discriminazione - rinvio della questione alla Corte costituzionale

Il giudice di Forlì tabellarmente designato a trattare le questioni relative al TU immi¬grazione rileva che nel procedimento instaurato da Hansal Fettouma, per diniego di ricongiungimento familiare per la propria madre EI Mahi EI Zohra da parte dell’autorità Consolato Generale Italiano in Casablanca – Marocco -, è stato richiesto dalla difesa della parte ricorrente di sollevare questione di costituzionalità della nor¬mativa da considerare per l’esame del caso di specie. Secondo la difesa della ricor¬rente la normativa in esame, ponendo delle limitazioni alla possibilità di ricongiungi¬mento della madre con la richiedente immigrata in Italia, tenuta al lavoro sia per ne¬cessità di sostentamento – nucleo familiare composto oltre che dalla ricorrente da due figlie minori – sia per impostazione stessa della normativa (che ricollega il diritto di soggiorno con l’impegno al lavoro) senza consentirle di poter riunire la propria fami¬glia trovando al proprio interno le risorse necessarie per accudire la propria prole, viola il disposto degli articoli 3, che pone in situazione di parità tutte le persone da¬vanti alla legge come diritto fondamentale, 29, che riconosce il diritto alla famiglia, 30, che pone il dovere di istruire ed educare i figli, e 31, che impegna la Repubblica a favorire la formazione delle famiglie, della Carta costituzionale. La normativa origina¬ria in tema di ricongiungimento familiare – art. 29 1.286/98 – prevedeva che lo stranie¬ro potesse richiedere il ricongiungimento per il genitore, purché a carico del richie¬dente stesso. Tale norma era stata modificata con il testo della I. 189/2002 che aveva per l’articolo in questione introdotto i seguenti distinguo: “genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrases¬santacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati alloro sostentamento per do¬cumentati gravi motivi di salute”; normativa che aveva il chiaro intento di impedire un ricongiungimento a catena, cioè che il genitore a sua volta chiedesse il ricongiungi¬mento di altri figli provenienti dal paese di origine. Nel caso di specie la presenza di altri figli per la madre della ricorrente, non ancora sessantacinquenne, in Marocco co¬stituisce il motivo del diniego del provvedimento richiesto, non essendo in contesta¬zione che la madre sia a totale carico della Fettouma.
Le limitazioni descritte sarebbero in contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti dal nostro Ordinamento costituzionale che, tutelando la famiglia ed i minori, non pone limitazioni per la realizzazione di tali diritti che potrebbero naturalmente trovare un adeguato riconoscimento allargando il nucleo familiare.
Ritiene questo giudice che la questione sottoposta al suo esame sia non manifesta¬mente infondata, per le motivazioni che verranno brevemente esposte, e rilevante in quanto, risolvendosi positivamente in caso di accoglimento della questione, la doman¬da proposta della parte ricorrente di ricongiungimento familiare sarebbe accolta.
Osserva lo scrivente che la Costituzione contiene tutte le indicazioni sottolineate nel ricorso a favore della famiglia oltre ad un orientamento generale solidaristico (vedi in particolare l’art. 2 Costituzione) innegabile che, come spirito di fondo, deve costituire la chiave per orientare l’intera lettura del testo. Visione di estremo favore nei con¬fronti della famiglia espressa dalla Costituzione in assoluta sintonia con un altro testo fondamentale per il nostro ordinamento, la Convenzione europea. L’art. 8 della Con¬venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con 1.484/1955, all’art. 8 sotto il titolo “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, recita testualmente: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingeren¬za sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica ènecessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezio¬ne dei diritti e delle libertà altrui”. Di tutta evidenza che l’intervento normativo del 2002, modificativo del testo originario, costituisca una ingerenza sulla vita familiare degli immigrati legittimamente residenti in Italia e che non sussista nessuna delle ra¬gioni che rendono legittima tale ingerenza, anzi al contrario molte sono le ragioni che spingono in un verso diametralmente opposto: una maggiorestabilità e consistenza del nucleo familiare degli immigrati costituirebbe un vantaggio sia in termini di qualità della vita d~gli stessi sia in termini di minori servizi indispensabili per poter vivere lavorando senza il pensiero delle incombenze familiari.
Questo per non parlare della convenzione O.I.L. n.143/75, resa esecutiva in Italia dalla 1.158/1981, che all’art. 13 invita gli Stati ad agevolare il ricongiungimento fami¬liare dei lavoratori migranti che risiedono legalmente nel territorio.
Da un punto di vista dei richiami normativi, dunque, nessun dubbio che dai principi fondamentali del nostro ordinamento si ricavino una serie di indicazioni favorevoli al ricorso in termini di valutazione negativa del testo di legge in esame. Ma il dato che convince ulteriormente il giudice a prospettare la questione di costituzionalità risiede nella lettura complessiva del testo normativo, che non può disgiungere il dato sociale da quello più prettamente tecnico-giuridico.
Quello che deve essere chiaro è il profondo cambiamento del fenomeno immigrazione intervenuto almeno da alcuni anni nel nostro paese: sulla base di numerosi indici socio statistici (i dati migliori sono forniti dalla relazione annuale del dossier statistico im¬migrazione a cura della Caritas/Migrantes) si può affennare che è in atto un accen¬tuato processo di stabilizzazione per cui è assolutamente inadeguato continuare a par¬lare dell’immigrazione come di un fenomeno passeggero che non mette radici e che tocca solo marginalmente la società di accoglienza. Aumenta la tipologia dei permes¬si di soggiorno stabili (il 59% è per lavoro, il 29% per motivi familiari, un altro 7% per ulteriori motivi, come lo studio, comunque stabili), aumenta l’incidenza delle don¬ne (il 46,7%), il numero dei coniugati che ha superato quello dei celibi e nubili. Au¬menta, di conseguenza il peso dei nuclei familiari, la scuola italiana è sempre piùmultietnica e nel prossimo futuro il numero degli immigrati con prole (attualmente il 12,3 %) aumenterà necessariamente rendendo le problematiche relative alla cura dei figli un aspetto non secondario per nuclei familiari in cui entrambi i genitori nonnal¬mente hanno una attività lavorativa, in una società dove i servizi pubblici (a comincia¬re dagli asili nido, a tutta l’assistenza sociale domiciliare ) non riescono a fare fronte se non ad una parte della domanda e con costi spesso insostenibili. Logica e naturale, oltre che costituzionalmente coerente, la conclusione che rispetto a famiglie che po¬trebbero trovare al proprio interno, con una politica non miope dei ricongiungimenti familiari, in un contesto di nucleo allargato le risorse umane per fare fronte alle esi¬genze fondamentali di cura dei minori (basti pensare al ruolo insostituibile che i nonni spesso svolgono neIl’accudire i propri nipoti, con reciproco vantaggio in tennini eco¬nomici e sociali) non debba essere una nonnativa inutilmente restrittiva ad escludere la possibilità per una famiglia di immigrati residente stabilmente in Italia e con prole di poter contare suIl’apporto dei propri genitori in considerazione del fatto che la nonna deve tutelare non soltanto le problematiche connesse ai flussi migratori ma an¬che, e particolarmente, i diritti fondamentali dei residenti garantendo la possibilità di una vita libera e dignitosa ed una unità familiare tale da consentire un impegno lavo¬rativo senza rinunciare alla maternità ed alla paternità. Non deve essere tralasciato lo spirito solidaristico che la Costituzione ha voluto garantire al nostro ordinamento e che con la nonnativa in esame subirebbe delle riduzioni senza ragioni concrete di un certo valore. La ricorrente Fettouma, da poco vedova e madre di due bambini di dieci e quattro anni, è malata e necessita di un intervento e di un periodo di convalescenza successivo e senza il supporto della propria madre, particolarmente per l’attività di cura dei propri figli, difficilmente riuscirebbe a far ITonte a tutte le proprie esigenze personali e familiari, nonostante il contesto sociale favorevole con la disponibilità dei servizi sociali che però hanno limiti operativi che ben si conoscono a causa delle di¬sponibilità economiche degli enti locali certamente non infinite.
La nonna in esame, avendo posto dei limiti ulteriori al ricongiungimento dei genitori, oltre al dato economico della dipendenza dal figlio richiedente, non consente di tener conto delle esigenze effettive deIl’immigrato legalmente soggiornante in Italia che, come tutti i cittadini, ha i medesimi diritti compresi quelli relativi alla propria fami¬glia, che non possono essere compressi in ragioni di valutazioni relative a interessi e valori di rango infinitamente inferiore rispetto ai diritti fondamentali della persona.

Per Questi motivi

visto l’art. 23 1.87/1953, ritenuta non manifestamente infondata e rilevate la questione di costituzionalità dell’art. 29, letto C), del TU 286/98, come modificato dalla I. 189/2002, in relazione agli articoli 3, 29, 30, 31 Costituzione, sospende il giudizio or¬dinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la notifi¬ca dell’ordinanza a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio del Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.