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Rinnovo pds – Cosa fare in caso di rifiuto per “inattendibilità dello stato di disoccupazione per motivi di salute”?

Notiamo a margine che questo signore, visto che vive regolarmente in Italia dal 1989, avrebbe potuto ottenere già anni fa la carta di soggiorno e, se fosse in possesso di questa carta, oggi non si troverebbe con il problema del rinnovo del permesso di soggiorno e con il rischio di essere espulso. Dobbiamo ricordare anche una norma stabilita a livello internazionale che è vincolante per l’Italia in quanto ratificata con legge dello Stato e quindi legge italiana a tutti gli effetti: la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale n. 97 del 1949 sui lavoratori migranti.
La prima convenzione dell’OIL sui lavoratori migranti prevede che la perdita del lavoro e dello stato di occupazione a causa di malattia o infortunio, non possa mai giustificare la perdita o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, perché lo stato di disoccupazione non dipende dalla volontà o dalla fortuna dell’interessato, ma da una causa definita tecnicamente di forza maggiore. L’interessato avrebbe la possibilità di chiedere l’accertamento della sua condizione di invalido civile, o forse avrebbe la possibilità di chiedere l’accertamento della malattia professionale. Non è da escludere, vista la patologia – ernia al disco – che questa sia stata procurata da uno svolgimento di attività lavorativa eseguita senza osservare le norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, e che abbia eseguito operazioni di lavoro manuale al di fuori delle norme di sicurezza su lavoro e di prevenzione degli infortuni e malattie professionali di conseguenza, potrebbe essere che egli sia in grado di dimostrare che questa patologia è derivata dall’attività lavorativa svolta in condizioni non idonee e quindi possa ottenere, a prescindere dal possesso della carta di soggiorno o meno, dalla competente sede Inail la liquidazione di una rendita che costituisce una fonte di reddito legittima e che quindi potrebbe consentire il rinnovo del permesso di soggiorno.

Avrebbe dovuto già partire con questo accertamento, sempre se ci siano i presupposti, ma nulla toglie che non possa già iniziarlo adesso e chiedere una sospensione di ulteriori determinazioni della questura proprio a fronte di questo accertamento, che se avesse esito positivo potrebbe garantirgli con effetto retroattivo, e quindi con liquidazione anche degli arretrati, un reddito da fonti lecite, quale la rendita Inail.
Potrebbe anche essere, però, che l’ernia al disco non sia derivata o non si possa provare che sia derivata dall’attività lavorativa svolta e che, quindi, si tratti di un caso di invalidità civile, cioè di invalidità che non deriva da cause lavorative. In questo caso, la pensione di invalidità civile, sempre che superi il grado di invalidità previsto dalla legge, potrebbe essergli riconosciuta solo se fosse in possesso della carta di soggiorno. Ma senza la carta non avrebbe alcun tipo di riconoscimento.
Se fosse dimostrabile sulla base di documentazione sanitaria che egli è ancora tecnicamente in convalescenza – e quindi non è clinicamente guarito rispetto agli esiti di un intervento di ernia al disco – dovrebbe essere considerato tuttora in condizione di malattia e, per questo, non potrebbe essere considerato legittimo il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.
Da questo punto di vista dovrebbe essere proposto un ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per contestare la legittimità del provvedimento negativo che è stato emanato nei suoi confronti.
Non è da trascurare anche dal punto di vista giuridico il fatto che questo signore abbia i suoi cinque figli in Italia, di cui quattro minorenni, perché in una situazione di questo genere – non rinnovando il permesso di soggiorno del padre, mentre i figli avrebbero il diritto di rimanere qui perché a carico della madre che ha un reddito idoneo – è evidente che si andrebbe a ledere, in modo evidente, il diritto alla vita in famiglia, al rispetto della vita familiare che è tutelata anche dalla Convenzione di Strasburgo sui Diritti dell’Uomo.
D’altra parte, anche senza scomodare la Corte Europea sui diritti dell’uomo, la cui giurisprudenza non offre sempre solidi appigli per la tutela di questi principi fondamentali, potremmo pensare ad un ricorso al Tribunale per i Minorenni. La legge prevede all’articolo 31, che il Tribunale per i minorenni, in deroga a tutte le norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, possa autorizzare, in via eccezionale, uno straniero per esigenze connesse per lo sviluppo psicofisico dei propri figli e quindi ad una loro serena crescita.
Dovrebbe essere abbastanza evidente visto che la madre lavora e non può essere sempre presente vicino ai figli, considerata l’entità del nucleo familiare, cinque figli di cui quattro minorenni, e considerato che questo signore ha sempre lavorato, portato i soldi a casa e vissuto sempre con i figli, si dovrebbe ritenere che sia indispensabile la prosecuzione di convivenza con il padre, che per altro, senza colpa, non può in questo momento lavorare, affinché non ci sia un trauma insanabile nella crescita di questi bambini.
Quindi, laddove la questura locale non intendesse riesaminare il provvedimento, tenuto conto del fatto che la situazione di malattia non può giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, se questa richiesta di riesame non dovesse funzionare, parallelamente potrebbe essere il caso di attivare questo ricorso al tribunale dei minorenni confidando che in questa situazione di evidente ingiustizia possa metterci mano il tribunale.