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Come utilizzare le nuove quote per lavoro stagionale

Commento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2005, n.3426

Come abbiamo già commentato, la possibilità di presentare nuove domande è limitata alla tipologia del lavoro stagionale (si veda l’art. 24 del Testo Unico sull’Immigrazione) e, quindi, al rilascio di un visto d’ingresso che consentirà di ottenere in Italia un pds di durata non superiore a 9 mesi e non prorogabile.
Alla scadenza dello stesso, lo straniero deve rientrare nel proprio paese a meno che, nel frattempo, non intervenga la fortunata coincidenza della pubblicazione di un decreto flussi (art. 3, comma 4, del Testo Unico sull’Immigrazione) che metta a disposizione contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con il conseguente rilascio di pds rinnovabili. In questo caso sarebbe possibile, prima che sia scaduta la validità del pds per lavoro stagionale, fare la conversione dello stesso e, quindi, “stabilizzare” la propria posizione in Italia.

Su sollecitazione delle organizzazioni di categoria (dei settori dell’agricoltura e turismo) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato l’ordinanza del 22 aprile 2005, n.3426, intitolata “Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004, 21 aprile 2005”. Il Ministero del Lavoro ha quindi emanato la circolare n. 16/2005con le istruzioni operative.

Il contenuto dell’ordinanza
Per quanto riguarda le richieste di autorizzazione al lavoro si precisa che la quota di lavoratori stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale, si riferisce alle domande di lavoro stagionale presentate a partire dal 3 febbraio 2005 alle DPL.
Si evince dunque che la messa a disposizione di nuove quote per lavoro stagionale è intesa come utilizzabile anche in relazione alle domande già presentate, con la pubblicazione del decreto flussi.
Le quote messe a disposizione sono in misura superiore al numero di domande già presentate
precedentemente (questo viene precisato anche nella circolare n. 16 del Ministero del Welfare)
e giacenti presso gli uffici; c’è infatti un residuo di circa 7 mila posti che potranno essere ancora
utilizzati, presentando nuove domande.

Nella circolare si precisa, in particolare, che questi nuovi posti potranno essere utilizzati anche in base a nuove domande – presentate successivamente all’emanazione dell’ordinanza in oggetto – ed, eventualmente, anche prima della stessa, da parte di chi, in questi giorni, avesse avuto notizia di questa possibilità .

Ne discende che, sia pure alla condizione di presentare la domanda in tempo utile (ovvero prima che siano esauriti tutti i posti) tutte le domande possono essere prese in considerazione.

Nella ordinanza si specifica che le domande verranno ritenute valide anche se nel contratto allegato manca la firma del lavoratore. Si precisa al riguardo che il perfezionamento del contratto potrà avvenire anche successivamente, ovvero dopo che il lavoratore sarà arrivato in Italia munito di visto d’ingresso.

Chi non ha ancora spedito la domanda è ancora in tempo per farlo; basta utilizzare gli appositi moduli prestampati allegati, tenendo presente che le quote aggiuntive sul territorio riguardano pochissimi posti. [ Vedi allegato 1 ]

Si precisa che le quote assegnate e divise tra le regioni sono complessivamente 16 mila; rispetto alle 7 mila stanziate ne rimangono 4 mila che sono tenute a disposizione dal ministero per essere assegnate successivamente alle sedi in cui si registrerà un maggiore afflusso di domande.