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Uscita e rientro in Italia – E’ sicura quando un’espulsione è stata cancellata?

La situazione della moglie e dei figli potrà essere affrontata solo successivamente, quando il marito potrà perfezionare un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; solo in seguito si potrà prendere in considerazione la possibilità della ricongiunzione familiare (art. 29, T.U. sull’Immigrazione).
Sembra di capire che l’interessato ha già ottenuto l’autorizzazione all’avvio al lavoro, ha cioè già trovato un datore di lavoro che ha ottenuto l’autorizzazione all’assunzione (in base al decreto flussi per l’anno 2005) e ora non sa come poterla utilizzare. Questo dipende anche dal fatto che chi dovrebbe utilizzare l’autorizzazione ottenuta come lavoratore è già in Italia e non nel suo paese di origine, quindi non può presentarsi al consolato italiano nel suo paese per chiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro. Peraltro, è evidente che l’interessato teme che la precedente espulsione, sebbene annullata, possa ostacolare il rilascio del visto di ingresso.
Può in effetti sembrare paradossale che a questo punto, nonostante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, si possano verificare degli inconvenienti. Il buon senso suggerirebbe, visto che ormai c’è l’autorizzazione e l’interessato si trova in Italia, che questi debba avere il permesso di soggiorno, iniziare a lavorare e risparmiarsi un viaggio di rientro nel proprio paese (si pensi alle sofferenze ed incertezze per la propria famiglia, ai costi che non si sa se questo signore sia in grado di affrontare, senza contare il tempo di attesa all’estero –possono essere anche mesi- per ottenere il visto di ingresso per lavoro).
L’interessato si trova in una situazione particolare, perchè ha ricevuto un’ espulsione in Italia che è stata annullata; va tenuto presente, però che l’annullamento dell’espulsione, verosimilmente per motivi di carattere formale, non comporta il diritto di ottenere un permesso di soggiorno. Quindi, l’interessato dovrebbe comunque rientrare nel proprio paese, confidando che non si possano poi presentare ostacoli ad un ingresso regolare in Italia, visto che l’espulsione è stata annullata. Dovremmo prima di tutto raccomandare a questo signore, per prudenza, di organizzarsi al fine di presentare istanza specifica di cancellazione dalla banca dati Schengen (art. 92 ss. Accordo di Shengen del 14 giugno 1985 e Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990) della segnalazione che, eventualmente, tramite la Prefettura che ha emesso il provvedimento di espulsione poi annullato, fosse stata già inserita nel Sistema Informativo Shengen (SIS). Siccome non sempre al provvedimento di espulsione da parte della magistratura segue a breve termine la automatica cancellazione dalla banca dati Schengen, converrebbe per scrupolo verificare questa circostanza. Ciò al fine di evitare che, quando l’interessato si troverà al consolato italiano nel suo paese per chiedere il visto di ingresso per lavoro, gli venga opposto un rifiuto a causa della segnalazione dell’espulsione.
Questo è quello che andrebbe fatto per prudenza. Già si tratta di un viaggio lungo e costoso e di una permanenza all’estero particolarmente sofferente; se poi tutto questo dovesse essere affrontato con la certezza di vedersi rispondere comunque negativamente o di trovarsi bloccati all’estero con la famiglia, che di fatto sembra sia già qui in Italia, si arriverebbe a conseguenze drammatiche. Perciò il consiglio che dovremmo dare è di promuovere la richiesta immediata di cancellazione della espulsione dalla banca dati Schengen e di uscire il più rapidamente possibile dal territorio italiano per andare a chiedere il visto di ingresso per lavoro, con l’autorizzazione già rilasciata.
Precisiamo però che, nemmeno in questo caso, potremmo garantire che l’operazione avrà successo. A prescindere dall’annullamento del provvedimento di espulsione, le autorità competenti al rilascio del visto potrebbero comunque rilevare che questa persona si trovava in Italia quando è stata presentata la domanda di autorizzazione all’assunzione e, poiché la domanda per l’assunzione in base alle quote presuppone che lo straniero interessato sia necessariamente all’estero, ecco che potrebbero considerare che quell’autorizzazione è stata rilasciata in assenza delle condizioni che ne legittimavano il rilascio. In altre parole potrebbe considerare nulla, o comunque annullare quella autorizzazione e far si che l’interessato rimanga all’estero senza poter rientrare in Italia.
Non ci permettiamo quindi di garantire un esito positivo del percorso di questo signore, che è indubbiamente difficile, se non addirittura rocambolesco.
D’altra parte, va pure considerato che se, da una parte, l’utilizzo dell’autorizzazione -ovvero la richiesta di visto di ingresso presso il competente consolato italiano- comporta dei rischi e quindi rappresenta in effetti un tentativo e non una certezza, d’altro canto l’alternativa non sarebbe certo migliore, poiché si tratterebbe di rimanere in Italia in condizione irregolare rischiando un’altra espulsione.