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Flussi – Vecchie espulsioni possono essere ostative per la presentazione della domanda?

Nel caso di un cittadino straniero che abbia già ricevuto in passato dei provvedimenti di espulsione e che, verosimilmente, si trova ancora sul territorio italiano, l’utilizzo del decreto flussi è alquanto problematico, proprio perché ciò costituisce una circostanza ostativa. Quindi, l’esistenza di un precedente provvedimento di espulsione, come pure l’esistenza di una segnalazione nell’ambito del Sistema Informativo Shengen (SIS) di un paese diverso dall’Italia e aderente alla Convenzione di Shengen (Accordo di Shengen del 14 giugno 1985 e Convenzione di applicazione dell’Accordo di Shengen del 19 giugno 1990), rappresentano un impedimento formale, previsto espressamente dalla legge (art. 4, comma 6, T.U. sull’Immigrazione).
La possibilità di chiedere la revoca della espulsione al prefetto competente per territorio – che a suo tempo ha emanato il provvedimento o i provvedimenti di espulsione – è alquanto vaga e rarefatta. In realtà il prefetto non ha un obbligo di legge di prendere in esame la richiesta di revoca e, soprattutto, non c’è nessun motivo in via generale per cui il prefetto dovrebbe revocare, sulla base di una semplice richiesta, un provvedimento di espulsione.
La revoca (o meglio, per dirla con termine più appropriato, l’annullamento in sede di autotutela) del provvedimento di espulsione da parte del prefetto è infatti limitata a situazioni o circostanze che, se esaminate al momento dell’espulsione, avrebbero dovuto impedire l’emanazione di un legittimo provvedimento di espulsione, oppure può avere a riferimento anche situazioni sopravvenute rispetto alla data dell’espulsione, di per sé legittima, che tuttavia giustifichino la non esecuzione del provvedimento stesso. Si tratta per esempio di esigenze particolari di carattere umanitario o di salute, oppure del fondato timore di persecuzione nel paese di provenienza. Diversamente, non vi sono ragioni di carattere legale che potrebbero giustificare la revoca dell’espulsione.
Altra possibilità è, invece, quella prevista in via generale dal T.U. sull’Immigrazione (all’art.13, comma 13) consistente nel chiedere al Ministro dell’Interno la speciale autorizzazione al rientro in Italia in deroga, per così dire, al precedente provvedimento di espulsione. Ecco che allora, in concomitanza con la presentazione di una domanda di autorizzazione all’ingresso da parte del datore di lavoro, il lavoratore interessato potrebbe richiedere personalmente al Ministero dell’Interno l’autorizzazione speciale al rientro in Italia dimostrando, peraltro, che è in corso di rilascio (o quanto meno si spera venga, rilasciata quote permettendo) l’autorizzazione all’ingresso per lavoro. Questa speciale domanda di autorizzazione, per essere presa validamente in considerazione, deve essere presentata dall’estero, ovverosia dimostrando di avere già ottemperato al provvedimento di espulsione.

Quindi, dal punto di vista pratico, tale domanda potrà essere presa in considerazione, magari in concomitanza con la procedura di assunzione dall’estero, solo se presentata presso il Consolato italiano competente per territorio, ovverosia il Consolato del paese di provenienza dello straniero. Certo che si tratta di una decisione discrezionale e che, quindi, si parla di speranze e probabilità di riscontro favorevole, non di un diritto.
Maggiori possibilità e speranze ci possono essere nel caso in cui il lavoratore interessato dimostri di avere – oltre ad una concreta opportunità di lavoro, con la copia della domanda già presentata di autorizzazione al lavoro in base al sistema delle quote – anche dei legami familiari in Italia (coniuge che lavora regolarmente in Italia, figli già regolarmente soggiornanti in Italia, etc.). Se così fosse si potrebbe confidare in una valutazione maggiormente benevola da parte dell’amministrazione, nell’ambito della decisione assolutamente discrezionale relativa alla concessione o meno della speciale autorizzazione all’ingresso in Italia.