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Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 aprile 2006

Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di
attuazione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di
riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa’ per azioni a norma degli articoli 11 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 244, del 17 ottobre
2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a
decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e’ stato trasformato in
S.p.a.;

Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di
controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e
successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’interno emanato, di concerto con
il Ministro dell’innovazione e delle tecnologie, in data 3 agosto
2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – del 6
ottobre 2004, n. 235, concernente le regole tecniche e di sicurezza
relative al permesso ed alle carte di soggiorno;

Visto l’art. 7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005,
n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del
permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

Visto l’art. 7-vicies quater della medesima legge n. 43/2005 che,
tra l’altro:
pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un
importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e
spedizione del documento, nonche’ per la manutenzione necessaria
all’espletamento dei servizi connessi;
prevede che l’importo e le modalita’ di riscossione dei documenti
elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell’interno;

Vista la nota n. 105817 in data 15 dicembre 2005 del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione
generale del personale e dei servizi del Tesoro, Servizio centrale
per gli affari generali e la qualita’ dei processi e
dell’organizzazione, con la quale e’ stato comunicato che, con
verbale n. 5 del 6 dicembre 2005, punto 7, la Commissione per la
determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 5 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – serie generale – in data 8 marzo 2001, ha accolto Euro
22,50 (IVA esclusa) il prezzo unitario, pari ad Euro 27,00 (IVA
compresa), del permesso di soggiorno elettronico e della carta di
soggiorno elettronica a copertura dei costi per la loro produzione e
per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro
personalizzazione e diffusione sull’intero territorio nazionale e
delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le
relative postazioni di rilascio e controllo;

Ritenuto di avvalersi di un sistema integrato di riscossione
dell’importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico
che:
utilizzi il servizio dei c/c postali della Societa’ Poste
italiane – S.p.a., nella massima sicurezza;

consenta il controllo telematico dei pagamenti effettuati,
unitamente alla loro puntuale e tempestiva rendicontazione;
agevoli il pagamento attraverso specifico bollettino e mediante
altre modalita’, inclusa quella on-line;

Considerato che dovra’ stipularsi apposita convenzione con Poste
italiane che disciplini l’erogazione dei servizi del predetto sistema
integrato e che tali servizi saranno compensati con un importo pari
ad Euro 0,50 aggiuntivo rispetto alla tassa ordinaria per il
pagamento del bollettino;

Visto che, in attuazione dell’art. 7-vicies quater, sesto comma,
della legge 31 marzo 2005, n. 43, e’ escluso qualsiasi onere a carico
della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste
italiane dovranno fornire in base alla menzionata convenzione non
dovra’ gravare sull’erario;

Decreta:

Art. 1.
Per l’anno 2006, e’ determinato in Euro 27,50 (ventisette/50),
comprensivo di IVA (20%), l’importo delle spese da porre a carico dei
soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.

Art. 2.
L’importo di cui al precedente articolo e’ riscosso all’atto della
presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico,
mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422402 intestato
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro,
con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno
elettronico».

Art. 3.
Il presente decreto sara’ registrato a norma di legge e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 4 aprile 2006

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell’interno
Pisanu

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 347