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Ricongiungimenti e carta di soggiorno – Due decreti legislativi recepiscono direttive europee del 2003

Semplificate le procedure. Per la Carta di soggiorno si passa da sei a cinque anni.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi due decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie su i ricongiungimenti familiari e il soggiorno lungo per gli immigrati extracomunitari.

Il decreto sui ricongiungimenti familiari si compone di quattro articoli. Modifica o integra le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che disciplinano i ricongiungimenti familiari. Si aggiunge, inoltre, nel medesimo provvedimento legislativo, un articolo aggiuntivo concernente il ricongiungimento familiare dei rifugiati.

La nuova disciplina incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l’esercizio del diritto del ricongiungimento. Non è previsto, invece, l’ampliamento delle categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento.

Tra le novità più importanti:

– non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari “a carico”, potendosi tale requisito considerare implicito.

– la condizione della minore età prevista per il ricongiungimento è esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non addossare agli interessati le conseguenze di eventuali ritardi.

– per i figli maggiorenni non è più richiesta l’invalidità totale bensì l’impossibilità di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute.

– relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità dell’accertamento dell’esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare.

Con il secondo decreto i cittadini stranieri otterranno lo Status di soggiornante di lungo periodo con una permanenza regolare in Italia di almeno 5 anni, da dimostrare con permesso di soggiorno in corso di validità, contro i 6 anni previsti finora. Il cittadino dovrà anche dimostrare di percepire un reddito minimo non inferiore all’importo di un assegno sociale annuo.
Il permesso di lungo periodo è a tempo indeterminato e rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Può essere revocato per acquisto fraudolento, espulsione, pericolosità per l’ordine pubblico, assenza dal territorio dell’Unione Europea per 12 mesi consecutivi, o dopo 6 anni di assenza dal territorio nazionale.
Il “lungo soggiornante” potrà entrare in Italia senza visto, pur proveniendo da Paesi per i quali è richiesto, e circolare liberamente. Vengono subordinate all’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale le prestazioni di assistenza e previdenza sociale, quelle relative a erogazioni in ambito sanitario, scolastico e sociale, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata al cittadino.