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da Redattore Sociale

Ricongiungimenti? Basta provare la dipendenza economica dal familiare

BRUXELLES – La Corte di giustizia dell’Unione europea ha recentemente emesso una sentenza che ribadisce quale deve essere il criterio per determinare una condizione di dipendenza economica nel caso di richiesta di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Il caso che è stato sottoposto ai giudici del Lussemburgo riguardava una cittadina cinese, Jia, che per motivi di dipendenza economica voleva ricongiungersi col figlio Shenzi Li, che vive in Svezia con una cittadina tedesca.

La causa è scaturita quando l’ufficio immigrazione svedese Migrationsverket ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno della signora Jia, e lei ha fatto ricorso presso il giudice di rinvio del paese scandinavo,. Questi ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte Ue su due punti: se il diritto comunitario imponga agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia abbia, precedentemente, soggiornato legalmente in un altro Stato membro, e – punto più rilevante – quale sia lo strumento richiesto dal diritto comunitario per fornire la prova della dipendenza economica, ragione essenziale per il ricongiungimento.

La Corte ha quindi stabilito per il primo punto, con una sentenza all’inizio dell’anno, e rifacendosi alla precedente sentenza del 23 settembre 2003 (C-109/01, Akrich), che il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della sua libertà di circolazione, alla condizione che costui, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro.

Invece, per quanto riguarda lo strumento necessario per dimostrare una dipendenza economica dal congiunto col quale ci si vuole ricongiungere, il giudice di stanza nel Lussemburgo stabilisce che – in base all’art. 6, lett. b della direttiva 73/148/CEE riguardante la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità – “la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso familiare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo”.

Come spiega Estella Cigna Angelidis, responsabile della sezione Italia dell’ufficio stampa della Corte di Giustizia, “la sentenza è abbastanza ampia. La Corte suggerisce alla Svezia, tramite uno strumento giuridico che ha validità in tutta l’Ue, che la signora Jia ha dato la prova della sua necessità di mantenimento, con uno strumento che secondo noi è valido, e quindi sufficiente. Non è nemmeno necessario che, come credeva la Svezia, il cittadino del Paese terzo abbia già circolato all’interno dell’Europa”.

Le prove apportate dalla cittadina cinese sono un certificato di parentela col figlio e una certificazione del suo ex datore di lavoro pubblico, la China Forestry Publishing House, a dimostrazione del fatto che essa è economicamente dipendente dal figlio e dalla nuora, percependo una pensione di 1166 corone svedesi (128 euro), che nemmeno sommata a quella del marito (addirittura inferiore) potrebbe garantirle la sussistenza.

Questa sentenza potrà ora aiutare a fare chiarezza in tutta Europa sui procedimenti necessari per ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Matteo Manzonetto