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Subito ricongiungibili ai familiari in Ue

Lo straniero a carico non è vincolato ad un precedente soggiorno legale in altro Stato membro.

Uno straniero legalmente residente in uno Stato membro della Comunità europea (basta un visto turistico in corso di validità) può richiedere un permesso di soggiorno ed essere preso economicamente a carico dei propri famigliari. Questo anche senza l’obbligo di un preventivo soggiorno legale nello Stato di cui è cittadino uno dei coniugi del nucleo famigliare al quale intende ricongiungersi.

E’ quanto ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia europea in merito ad una richiesta di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 73/148/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stablimento e di prestazione di servizi. La questione è stata sollevata dal ricorso di una cittadina cinese contro la decisione di rimpatrio emessa nei suoi confronti dalla Migrationsverket: l’Autorità svedese in materia di immigrazione.

Questa Autorità non ha riconosciuto suffientemente provata la sua situazione di dipendenza economica per la quale richiedeva il ricongiungimento con il figlio, sposato con una cittadina tedesca residente per motivi di lavoro in Svezia. I giudici europei si sono quindi espressi sulla controversa questione della richiedibilità o constatabilità di una prova della situazione di dipendenza economica in aggiunta all’esibizione dei documenti e della prova del legame di parentela.

La Corte ha stabilito che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualunque mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo.

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