Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Concessione della cittadinanza italiana per residenza

Informazioni e moduli per presentare la domanda

Vai alla scheda pratica aggiornata

Normativa di riferimento:
Legge 5.2.1992 n. 91, art. 9 e 16 (pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.2.1992)

Requisiti:
La cittadinanza può essere concessa:

1. allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;

2. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni.

3. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all’adozione;

4. allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano;

5. al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;

6. all’apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni anni nel territorio italiano;

Documentazione:

[Scarica ] il modulo per presentare la domanda

La domanda indirizzata al Presidente della Repubblica italiana va presentata alla Prefettura in 4 copie di cui 1 in bollo da 14,62 €. A corredo della domanda devono essere prodotti i documenti sotto elencati in 2 copie (1 originale e 1 fotocopia):

1. estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità con l’indicazione della paternità e maternità del richiedente

2. certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza

3. fotocopia del permesso di soggiorno

4. certificato storico di residenza di tutti i comuni nei quali la persona è stata residente.

Per gli stranieri rifugiati politici o apolidi:

a. fotocopia documento con cui si è stati riconosciuti rifugiati o apolidi.

In mancanza di cui al punto 4, questo verra’ acquisito d’ufficio.

N.B.: I documenti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere opportunamente legalizzati. Sono previste due ipotesi:

• Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja (Anguilla, Antigua E Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgio, Belize, Bermude, Bosnia Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, El Salvador, Estonia, Falkland, Federazione Russa, Figi, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Hong Kong, Irlanda, Isola Tonga, Isole Del Canale, Isole Vergini, Israele, Kazakistan, Kiribati, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Manserrat, Marshall, Mauritius, Messico, Moldova, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Paesi Bassi, Panama, Polonia , Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Saint Christopher E Nevis, Saint Vincent, Salomone, Samoa Occidentali, San Marino, Santa Lucia, Sant’elena, Serbia Montenegro, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti D’america, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Turchia, Turche E Caiche, Ucraina, Ungheria, Vanuatu, Venezuela, Zimbawe) la legalizzazione deve essere effettuata nel proprio paese di origine presso il Ministero degli Affari Esteri o il Ministero dell’Interno.

La legalizzazione dovrà riportare la dicitura “Apostille”.

I documenti legalizzati infine dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una delle seguenti autorità: – Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine; – Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia; – Traduttore ufficiale del Tribunale di Parma che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero.
• Per i Paesi non aderenti alla convenzione dell’Aja la legalizzazione deve essere effettuata nel proprio paese di origine presso il Ministero degli affari esteri o il Ministero dell’Interno e, successivamente all’Ambasciata o Consolato italiani presenti nello Stato di origine che abitualmente provvedono anche alla traduzione dei suddetti documenti. I documenti dovranno altrimenti essere tradotti in lingua italiana da una delle seguenti autorità: – Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia; – Traduttore ufficiale del Tribunale di Parma che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

ATTENZIONE: Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l’Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti. Qualora vi siano discordanze sul luogo di nascita, l’attestazione consolare dovrà riportare le medesime precisazioni.

L’attestazione consolare dovra’ essere legalizzata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa Prefettura.

E’ necessario comunicare tempestivamente alla Prefettura eventuali cambiamenti di domicilio o di residenza.

Informazioni sull’iter della procedura:
La Prefettura provvede all’istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell’Interno, previo rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all’interessato tramite il Comune di residenza. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

Tratto dal sito: Prefettura di Parma