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Prorogato per l'anno 2008, prevede una ingiustificabile "sanzione indiretta"

Cittadini rumeni e bulgari – L’inutilità del regime transitorio

a cura dell' Avv. Marco Paggi

Com’è noto per tutto l’anno 2007 il governo italiano si era avvalso della facoltà di mantenere un regime transitorio e quindi delle misure temporanee di carattere limitativo per la circolazione, e quindi anche per l’ingresso per motivi di lavoro, per i cittadini dei paesi nuovi aderenti all’Unione Europea.
In particolare per i cittadini provenienti da Romania e Bulgaria
Con una circolare congiunta, un provvedimento recentissimo, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale, la circolare 1 del 4 Gennaio 2008, viene ribadito che le misure di limitazione temporanea alla circolazione per motivi di lavoro dei cittadini rumeni e bulgari vengono mantenute tali e quali. Quindi nulla cambia salvo il fatto che è intervenuta questa proroga.
Ad onor del vero, e questo non depone a favore di un’immagine degli uffici ministeriali, di pieno coordinamento e concerto tra loro, vi era stata una precedente comunicazione della Direzione dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno, indirizzata agli uffici anagrafe dei comuni, che era di contenuto totalmente opposto, infatti comunicava che dal 1 Gennaio 2008 era scaduta la limitazione temporanea del regime transitorio e quindi, per i cittadini provenienti dai paesi neocomunitari, non vi era più alcuna limitazione cosicché, anche ai fini dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, i funzionari di anagrafe non avrebbero dovuto richiedere il nulla osta che ancora è prescritto per lo svolgimento dell’attività lavorativa per determinati settori di lavoro considerati non pienamente liberalizzati.
Per esempio, un cittadino rumeno che risultava regolarmente assunto in un’impresa del settore del commercio o chimico, settori per i quali non è stata adottata la piena liberalizzazione, avrebbe dovuto, ai fini dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente e quindi per ottenere l’attestato di diritto al soggiorno come cittadino comunitario, dimostrare che il datore di lavoro aveva chiesto ed ottenuto il nulla osta dal competente sportello unico (sia pure non sottoposto a limitazioni numeriche ma sottoposto ad una formale verifica).

Questa comunicazione della Direzione dei Servizi Demografici aveva in sostanza considerato decadute le precedenti disposizioni valide per il 2007.
La smentita è arrivata nel giro di pochissimi giorni da una circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale che fa sapere di una comunicazione, come peraltro si ricavava anche da un comunicato stampa del Ministero degli Esteri, già inoltrata alla Commissione Europea, contenente la dichiarazione di volontà del Governo italiano di mantenere queste misure di limitazione alla circolazione per lavoro di carattere temporaneo per i cittadini romeni e bulgari anche per tutto l’anno 2008.
Quindi nulla è cambiato, semplicemente c’è stata tanta confusione e, ci permettiamo di dire, una brutta figura, che ha coinvolto diverse componenti facenti capo a diversi ministeri, non ben coordinati on gli altri pezzi dell’amministrazione centrale.
Da questo punto di vista si potrebbe fare anche un’altra considerazione: a cosa servono queste misure limitative di carattere temporaneo, poiché si tratta in realtà di una limitazione più apparente che i sostanza?br>
Proprio il fatto che sia formalizzata la reiterazione delle misure adottate per tutto l’anno 2007 ci permette di richiamare le considerazioni già fatte a questo riguardo: si tratta di un provvedimento di carattere amministrativo, non a forza e natura di legge, e si limita a dire che i rumeni e i bulgari che lavorano in determinati settori (esempio: lavoro domestico, edilizia, metalmeccanica, agricoltura) possono liberamente spostarsi, stabilirsi ed avviare un rapporto di lavoro senza che i loro datori di lavoro debbano richiedere e ottenere autorizzazioni preventive.
Chi invece opera in altri settori cosiddetti “non liberalizzati”, per poter lavorare in regola, dovrebbe far si che il datore di lavoro presenti al competente Sportello Unico (già intasato dalle richieste di ricongiungimento familiare degli extracomunitari, dalle pratiche del decreto flussi, ecc..) una speciale autorizzazione.
Ma questa autorizzazione per essere rilasciata non è sottoposta ad alcuna condizione o verifica di particolari requisiti: è un atto dovuto perché non ci sono quote, non c’è un tetto numerico di autorizzazioni che può essere rilasciato, non ci sono requisiti previsti dalla legge né tanto meno indicati da circolari ministeriali, e quindi è solo un viavai di carte che di per se non assolvono a nessuna concreta funzione di controllo, si riferiscono a persone che comunque sono già qui e che hanno diritto di entrare in quanto cittadini comunitari, e si riferisce a rapporti di lavoro che possono essere instaurati e che peraltro se anche fossero instaurati senza la richiesta di questo nulla osta sarebbero da considerare comunque regolari, proprio perché queste misure di limitazione temporanea non prevedono in realtà alcuna sanzione, né amministrativa, né di altro tipo, nei confronti del datore di lavoro che eventualmente assumesse e iniziasse un rapporto di lavoro senza richiedere preventivamente l’autorizzazione.
L’unica “sanzione” di carattere indiretto, consiste nel fatto che, un cittadino rumeno che lavora in regola e che quindi già paga le tasse e i contributi anche per il Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito di un’azienda che appartiene ad un settore non liberalizzato (ipotesi settore commercio), se si presenta al comune dove risiede per chiedere l’iscrizione anagrafica e quindi ottenere l’attestato del diritto al soggiorno, potrebbe ottenere un rifiuto per il solo fatto che, in relazione al suo rapporto di lavoro, non vi è un nulla osta preventivamente rilasciato.
Si tratta di una sanzione che di fatto non assolve a nessuna funzione, né di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, né di altri interessi, e soprattutto di un inconveniente che trova la sua causa semplicemente nel fatto che non è stato presentato un pezzo di carta che per essere rilasciato -dal momento che viene richiesto ad uffici che sono già intasati di altre pratiche e altri procedimenti – richiede molto tempo.