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da Parigi, Marina Nebbiolo

Francia – Test genetici in via sperimentale per i ricongiungimenti familiari

Francia: Sulla scia dell’adozione del progetto di legge sull’immigrazione, votato compulsivamente in piena notte a levata di mano lo scorso settembre, è stato autorizzato, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2010, il ricorso ai test genetici (ADN) come condizione per la richiesta di ricongiungimento familiare. Condizione che ha permesso di legittimare la raccolta dei dati per le statistiche etniche decise dal governo nel quadro degli studi sulla “diversità” e la “discriminazione” e che ha nel contempo permesso di modificare restrittivamente i tempi delle domande di richiesta di asilo alla Commissione per il ricorso dei rifugiati (CRR) da un mese a 15 giorni. Questo è avvenuto dopo il rifiuto dell’Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra) di una domanda di asilo. Nonostante un acceso dibattito pubblico e parlamentare sui ‘valori’ familiari e sulla concezione contemporanea dell’identità familiare slegata dai legami ‘di sangue’ , si prevede l’analisi dell’ADN per i candidati al ricongiungimento familiare.
23.000 di cui 9.000 minori, questo è il numero di persone che ha beneficiato del ricongiungimento familiare nel 2007. Almeno altrettante quest’anno dovrebbero subire, secondo la nuova legge, un esplicito atto discriminatorio e di segregazione tra familiari di cittadini stranieri e familiari di cittadini francesi. Il codice civile prevede che un esame genetico possa essere finalizzato esclusivamente a scopo scientifico o nel caso di un’inchiesta giudiziaria, l’adozione dell’emendamento sul test ADN assimila quindi l’immigrato ad un malato oppure ad delinquente.

Principali modifiche della legge sull’immigrazione:

– Esame dell’Adn
“in deroga all’articolo 16-11 del codice civile” per la persona che richiede un permesso di soggiorno superiore a 3 mesi se è cittadino/a proveniente da un paese il cui “lo stato civile presenta delle carenze” o se non possiede un documento che certifichi lo stato civile, o nel caso i funzionari del corpo diplomatico o consolare emettano dubbi riguardo l’autenticità dei documenti presentati, “verrà sollecitata l’identificazione tramite traccia genetica con lo scopo di comprovare il legame di filiazione dichiarata” con almeno uno dei genitori (la madre).
Il test può essere effettuato dopo aver ottenuto il consenso del richiedente che dovrà pagare di tasca propria il costosissimo esame il quale sarà rimborsato dallo Stato francese solo se il permesso di soggiorno viene concesso.
Un successivo decreto del Consiglio di Stato ha definito le condizioni di applicazione dei tracciati genetici, la lista dei paesi con gli uffici anagrafici “carenti” e l’abilitazione del personale che è autorizzato ad effettuare le analisi dell’ADN.
Una commissione valuterà gli esiti della sperimentazione per i prossimi due anni.

– Ricongiungimento familiare
Nel paese di origine, la persona che presenta la domanda per il permesso di soggiorno viene sottoposta ad una “valutazione di conoscenza linguistica e civica della Repubblica”. Si esigono “condizioni di reddito” almeno pari al reddito minimo francese e “non superiori al salario minimo maggiorato di un quinto”; se viene richiesto il ricongiugimento familiare (non più di 6 persone) il livello di reddito aumenta in proporzione.
Abolita la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno di più di tre mesi in Francia per i familiari stranieri di un cittadino francese entrati regolarmente e residenti sul territorio nazionale da oltre sei mesi. I figli di genitori che hanno beneficiato del ricongiungimento familiare dovranno sottoporsi alla valutazione del Contratto d’accoglienza e d’integrazione (CAI). Gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno da più di 10 anni ricevono un documento con validità “illimitata”.

– Diritto d’asilo
In caso di rifiuto, il cittadino straniero che, all’arrivo dell’aereo, ha chiesto asilo ha 24 ore di tempo per presentare una domanda d’appello “sospensiva”. Il tribunale amministrativo dovrà decidere entro le 48 ore successive, la scadenza per presentare il ricorso presso la Commissione dopo il rifiuto passa da un mese a 15 giorni. L’Ufficio di protezione dei rifugiati passa dalla sotto-tutela del ministero degli Esteri a quella del ministero dell’Immigrazione.

– Censimento delle origini etniche
Il divieto di indagine riguardo le origini “della razza o etniche” è tolto a scopo di studio statistico per “misurare la diversità delle origini delle persone, della discriminazione e dell’integrazione”.

Quest’ultimo punto è stato annullato, il 17 novembre 2007, dal Consiglio costituzionale che ha riconfermato la non obiettività dei dati che riguardano l’origine etnica’ per legittimare uno studio sulla società francese, mentre il ricorso ai dati genetici per verificare la filiazione biologica è stato convalidato anche in sede costituzionale ed apre un pericoloso fronte non solo etico e giuridico ma anche culturale che sta investendo l’insieme della società francese attraversata dalle trasformazioni indotte dallo svuotamento progressivo del welfare statale e fragilizzando la sicurezza data da una storica protezione sociale della famiglia.
Il ripiegamento identitario nazionale ha così preso altro ossigeno e il velo sullo strumento “etnico” per garantire l’accesso ai diritti fondamentali è stato sollevato senza esitazione non solo da chi alimenta l’immaginario repressivo con il discorso sulla sicurezza abbinato al controllo dell’immigrazione ma anche da quegli apprendisti stregoni degli istituti di statistica che hanno dichiarato “aleatorie” le attuali inchieste e i sondaggi sulle categorie etniche in cui lo Stato francese sta investendo parte dei tanto agognati fondi della ricerca.