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Matrimonio – Ha diritto a sposarsi lo straniero che abbia presentato con ritardo la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

Illegittima la circolare del Min. Interno n. 19/2009 che impone agli ufficiali di stato civile di verificare se lo straniero abbia presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini di legge.

Con decreto datato 16 aprile 2010, il Tribunale di Ragusa ha ordinato al Comune di Ragusa di celebrare il matrimonio tra una cittadina italiana ed un cittadino albanese. La celebrazione del matrimonio era stata negata dall’ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa, in quanto alla data inizialmente fissata per la celebrazione, lo sposo era risultato era in possesso di una ricevuta attestante l’istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno presentata con circa tre anni di ritardo rispetto alla scadenza del titolo originariamente posseduto. Di conseguenza, l’ufficiale di stato civile del comune siciliano aveva ritenuto che il nubendo si trovasse in posizione di irregolarità sul territorio italiano e dunque il matrimonio non potesse essere celebrato ai sensi dell’art. 116 c.c., così come novellato dalla legge n. 94/2009, che subordina la capacità dello straniero extracomunitario a contrarre matrimonio in Italia, tra l’altro, al possesso di “un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”. Secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno con circolare n. 19 dd. 07.08.2009, nel caso di nubendi stranieri che si trovino nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, la posizione di regolarità di soggiorno richiesta ai fini della capacità matrimoniale deve essere attestata non solo dalla ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso, ma anche dal permesso di soggiorno da rinnovare “al fine di verificare che la presentazione dell’istanza sia avvenuta nei termini di legge”.

Accogliendo il ricorso presentato dalla coppia ex art. 112 c.c., il tribunale di Ragusa ha considerato illegittimo il comportamento dell’ufficiale di stato civile, in quanto la rigida applicazione di quanto previsto dalla circolare ministeriale determina un’interpretazione irragionevolmente restrittiva e dunque non condivisibile della normativa.

Secondo il Tribunale di Ragusa, infatti, la posizione dello straniero, già legalmente entrato e soggiornante in Italia e che abbia richiesto con ritardo il rinnovo del permesso di soggiorno non può di per sé e tout court essere assimilata a quella di uno straniero irregolare. Secondo infatti una linea interpretativa giurisprudenziale, il tardivo rinnovo della domanda di soggiorno non esclude automaticamente la possibilità del rinnovo e non implica automaticamente l’espulsione dello straniero, dovendo l’amministrazione valutare le ragioni del ritardo (Consiglio di Stato, 17.08.2000 n. 368, Consiglio di Stato 09. 12.2002, n. 6687). Unico organo deputato a tale valutazione è il Questore.

Di conseguenza, il collegio giudicante di Ragusa ha ritenuto che il comportamento dell’ufficiale di stato civile, sebbene in linea con l’interpretazione ministeriale contenuta nella circolare dell’agosto 2009, ha ristretto ulteriormente ed illegittimamente la portata dell’art. 116 c.c., nonché ha ecceduto ai poteri e alle attribuzioni di competenza in quanto l’ufficiale di stato civile ha compiuto una valutazione attinente alla regolarità del soggiorno dell’interessato nel territorio nazionale che non gli spettava.

Il Tribunale di Ragusa non è entrato nel merito della costituzionalità del nuovo art. 116 c.c. e della sua compatibilità con i principi costituzionali ed il sistema internazionale ed europeo dei diritti umani, in quanto è risultato sufficiente constatare l’illegittimità del rifiuto alla celebrazione del matrimonio opposto dal Comune di Ragusa sotto il profilo del contrasto con lo stesso art. 116 c.c.. Questo mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata dalla norma, secondo cui la condizione di uno straniero che presenta tardivamente l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non può essere assimilata a quella dello straniero irregolare.

In altri termini, il Tribunale di Ragusa ha sostenuto che in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 116 c.c., è sufficiente “disapplicare” nella fattispecie in questione la circolare del Ministero dell’Interno dd. 7.8.2009, senza mettere in discussione la legittimità costituzionale della norma.

Note:
Per un commento sul nuovo art. 116 c.c. si rimanda al contributo di Annamaria Casadonte e Mariarosa Pipponzi, Il divieto di accesso agli atti di stato civile, sul numero 4/2009 della rivista “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”.

Decreto del tribunale di Ragusa del 16 aprile 2010