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Sanatoria 2009 e violazione dell’ordine di allontanamento del Questore: ancora ordinanze sospensive. Prefetture in attesa degli esiti dei ricorsi

a cura dell'Avv. Pietro Sgarbi

La sentenza di condanna e/o l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 e ss. c.p.p. per il reato di cui all’art.14 co.5 ter D.Lgs. n.286/98 (ingiustificato trattenimento sul territorio nazionale in violazione dell’ordine impartito dal Questore di a seguito di decreto prefettizio di espulsione) non può costituire condizione ostativa alla dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art.1 ter D.L. 78/09 (“dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie”) così come convertito nella L.102/09.

Interessante e sulla scia anche di recenti pronunce di altri TAR italiani (nello specifico TAR Veneto e TAR Toscana) l’ordinanza n.362/10 depositata in data 10.06.2010 al TAR Marche, sezione prima, che, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso n. 387/10 introitato dal Sig. A.F. avverso il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della L.102/09, ha disposto il riesame del provvedimento da parte dell’Amministrazione interessata (lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona).

Nello specifico il sig. A.F. in data 05.09.2009 aveva regolarmente e tempestivamente presentato “dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di extracomunitari” nell’interesse del sig. H.K. che risultava essere alle di lui dipendenze quale addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Sennonché in data 10.12.2009 il Sig. A.F. riceveva dalla Prefettura di Ancona (Sportello Unico per l’Immigrazione) comunicazione ai sensi dell’art.10 bis L.241/90 con cui si preannunciava il rigetto della predetta istanza in considerazione della condanna in precedenza comminata al lavoratore H.K. per il reato di cui all’art.14 co.5 ter D.Lgs. n.286/98, condanna questa ritenuta dalla Questura di Ancona (che aveva pertanto espresso parere negativo) ostativa all’emersione ai sensi dell’art.1 ter co.13 lett. c) D.L. 78/09; in data 04.03.2010 seguiva quindi il provvedimento di rigetto definitivo fondato sulla medesima motivazione che non aveva minimamente preso in considerazione le argomentazioni difensive nel frattempo presentate dall’istante.

L’interessato proponeva quindi ricorso innanzi al TAR Marche avverso il decreto della Prefettura di Ancona sul presupposto che la fattispecie di reato di cui all’art.14 co.5 ter D.Lgs. n.286/98 (punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni ove l’espulsione fosse stata disposta ai sensi dell’art.13 co.2 lett. a) e c) D.Lgs. n286/98) non potesse rientrare affatto nell’ambito delle ipotesi delittuose delineate dalle disposizioni di cui agli art.380 c.p.p. (“arresto obbligatorio”) e 381 c.p.p. (“arresto facoltativo”) e che pertanto l’eventuale condanna comminata per il predetto reato non poteva costituire ostacolo alcuno alla dichiarazione di emersione presentata nell’interesse del lavoratore.

Nello specifico, infatti, l’art.380 c.p.p., al comma 1, individua le ipotesi di arresto obbligatorio in riferimento al solo trattamento sanzionatorio (pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni) ed, al successivo comma 2, specifiche fattispecie delittuose tra le quali non è ricompresa quella di cui all’art.14 co.5 ter D.Lgs. n.286/98.
La predetta fattispecie delittuosa non può neppure essere assimilabile alle ipotesi di cui all’art.381 c.p.p. (“arresto facoltativo”) in quanto è stata sottratta all’ambito operativo della previsione codicistica sull’arresto facoltativo proprio per espressa previsione del legislatore che per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato ha inteso prevedere l’arresto obbligatorio (di qui la specifica modifica dell’art.14 co.5 quinquies D.Lgs. 286/98 da parte dell’art.1 D.L. 241/04 in forza della quale “per i reati previsti ai commi 5-ter, proprio periodo e 5-quater si procedere con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dall’autore del fatto”)

Vedi anche:
I Tribunali amministrativi non considerano ostativo il 14, comma 5 ter, alcune Prefetture si adeguano e lasciano in sospeso le procedure
Tutte le ordinanze e le sentenze intervenute sulla questione