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Sanatoria 2009 – Il Consiglio di Stato accoglie due richieste di sospensive contro il rigetto per inottemperanza all’espulsione

Considerato che dall’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado deriva a parte appellante un danno grave ed irreparabile

Con leordinanze n. 68 del 12 gennaio 2010 e n. 88 del 14 novembre 2011 il Consiglio di Stato (sezione sesta e sezione terza) si è espresso in favore della tutela dello straniero condannato per il reato di cui all’art 14, comma 5 ter, in virtù del quale era stato adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione.

La questione, che in questi ultimi mesi ha sollevato non poche polemiche e dato vita a mobilitazioni in diverse città, è stata più volte trattata dai diversi tribunali amministrativi dopo che una circolare, denominata “circolare Manganelli” aveva dato disposizioni agli uffici periferici nel senso di ritenere ostative all’emersione tali condanne (art 14, co 5 ter primo periodo).
Secondo la circolare infatti le condanne per la violazione dell’ordine di allontanamento pur essendo legate ad un reato che prevede l’arresto obbligatorio e non facoltativo, come invece previsto dall’art 381 del ccp, rientrerebbero comunque in quest’ultimo in quanto a pena edittale (da 1 a 4 anni)

Dopo un primo orientamento negativo dei giudici amministrativi di primo grado, una serie di ordinanze sospensive avevano accolto le argomentazioni proposte dagli stranieri ricorrenti.

Successivamente, nel corso dell’estate, sono arrivate le prime pronunce del Consiglio di Stato espressosi nel merito di rigetti delle istanze di emersione confermate in questo caso dai giudici amministrativi.

Mentre il Consiglio di Stato con i provvedimenti n. 5890 del 18 agosto 2010 e n.7209 del 29 settembre 2010 si era espresso con parere negativo, nel senso di ritenre effettivamente ostativo le condanne in questione, l’ Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4066 del 2 settembre 2010 aveva riaperto la questione ritenendo le condanne per inottemperanza all’espulsione non ostative al procedimento di emersione. In particolare la pronuncia, ritiene non ostativa la condanna (ex art 14, co 5 ter) perchè la norma di regolarizzazione, nell’elencare le cause ostative, fa esclusivo riferimento alle espulsioni disposte ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del d.lgs. 286. Pur non entrando del merito della riconducibilità o meno di tali condanne all’ambito di applicazione dell’art 381 del cpp (principale motivo di pronunce negative), omettendo tale valutazione (per la verità si tratta di soli provvedimenti resi sull’opportunità di concedere o meno la sospensiva), sembrerebbe in qualche modo ritenere la stessa condanna non riconducibile alle ipotesi previste dall’articolo del ccp richiamato (380).

Successivamente a queste discordanti pronunce, molti giudici amministrativi avevano sposato l’interpretazione più restrittiva fornita, mentre nelle ultime settimane, in particolare il Tar Puglia, aveva confermato che una interpretazione costituzionalmente orientata al fine di evitare un trattamento deteriore nei confronti di coloro che risultano essere stati condannati per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter citato rispetto a coloro che, pur essendo stati colpiti da un provvedimento di espulsione senza avervi adempiuto, per ragioni contingenti non sono stati sottoposti a procedimento penale né condannati per il medesimo reato la norma andasse interpretata considerando la violazione dell’ordine del questore non ostativa.

Con l’ordinanza n. 68 del 12 gennaio 2011, il Consiglio di Stato, sezione sesta (che già era intervenuta nelle precedenti pronunce), pur fornendo una succinta motivazione, ha ritenuto di dover accogliere l’istanza di riesame del rigetto, da parte del Tar Brescia, di una richiesta di sospensiva del diniego adottato dalla Prefettura.
Mentre con l’ ordinanza n. 88 del 14 gennaio 2011 il Consiglio di Stato, sezione terza (per la prima volta espressasi sulla questione) ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Interno contro l’ordinanza del Tar di Salerno che aveva concesso la misura sospensiva cautelare allo straniero.

In entrambi i casi le due diverse sezioni del CDS hanno ritenuto di dover sottolineare come dall’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado deriverebbe alla parte appellante un danno grave ed irreparabile.

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 68 del 12 gennaio 2011
Ordinanza del Tar Brescia n. 629 del 3 settembre 2010

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 88 del 14 novembre 2011
Ordinanza del Tar Campania n. 924 dell’8 ottobre 2010

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