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Sanatoria 2009 – Il 21 febbraio la decisione sull’ostatività delle condanne per inottemperanza all’ordine di allontanamento

Intanto il Consiglio di Stato accoglie l'istanza cautelare e sospende una decisione in attesa di conoscere l' interpretazione dell'Adunanza Plenaria

Tutti in attesa fino al 21 febbraio, quando ad interevenire sulla controversa questione del rapporto tra procedura di emersione e condanne per la violazione dell’ordine del Questore sarà l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiamata (con l’ordinanza n. 376 del 19 gennaio 2011->16212]) ad uniformare un orientamento, fino a qui divergente, epresso dai tribunali amministrativi e dallo stesso CDS.

Ed oltre alle centinaia di migranti incappate nel “trucco” della “circolare manganelli”, ad attendere di conoscere l’orientamento dell’Adunanza Plenaria sono anche le stesse sezioni del Consiglio di Stato.

Con l’ordinanza n. 449 del 2 febbraio 2011, infatti, lo stesso massimo organo della giurisprudenza amministrativa, proprio in attesa di conoscere la posizione che emergerà dall’Adunanza Plenaria del prossimo 21 febbraio 2011 ha sospeso gli effetti del rigetto e rinviato la decisione di merito, sul ricorso presentato dagli Avv.ti Andrea Maestri e Arturo Salerni, contro la sentenza breve del Tar Emilia Romagna, che aveva a sua volta ritenuto legittimo il rigetto della proceura di emersione adottato dalla Prefettura di Ferrara nei confronti di un cittadino straniero condannato per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del Testo Unico immigrazione.

Dello stesso avviso anche diversi tribunali amministrativi che hanno sospeso gli effetti del rigetto della Prefettura in attesa di conoscere la decisione dell’Adunanza Plenaria. (vedi Tar Marche 111/2011

A sgretolare via via la convinta interpretazione della Legge 102/2009 e del combinato disposto con gli artt 380 e 381 del Cpp fornita dal Capo della Polizia Manganelli con la Circolare del 17 marzo 2010 hanno contribuito centinaia di legali in tutta Italia, che hanno aggredito sotto diversi aspetti (ragionevolezza, discriminazione, falsa applicazione, interpretazione costituzionalmente orientata, etc) una prassi, quella messa in campo dalle Questure dopo le indicazioni ministeriali, che rischia di troncare, non tanto l’illegalità, quanto piuttosto un faticoso ed auspicabile percorso di regolarizzazione e stabilizzazione del diritto di soggiorno e con esso della vita di queste persone.

Nelle ultime settimane, a rendere ancor più evidente l’irragionevolezza di un interpretazione della norma che presupponga l’ostatività delle condanne menzionate, è intervenuta anche la scadenza (24 dicembre) del termine di recepimento della Direttiva 115/CE che ha messo in seria crisi il meccanismo espulsivo ed i reati connessi alla condizione di irregolarità del soggiorno (10bis, 14, co 5ter).
Il Tar Liguria, con una serie di sentenze brevi si è proprio di recente pronunciato sulla questione rilevando, tra le altre motivazioni che hanno portato a non considerare ostative le condanne inflitte ai sensi dell’art 14, co 5 ter, anche il contrasto del reato in questione con la direttiva rimpatri. L’Adunanza Plenaria del 21 febbraio non potrà non tenere conto anche di tale circostanza.

Sentenza del Tar Lazio n. 32718 del 7 ottobre 2010
Ordinanza del Tar Marche n. 111 del 28 gennaio 2011