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Permesso CE – I familiari del lungo soggiornante in possesso dei requisiti reddittuali e alloggiativi hanno diritto pure al permesso CE anche se soggiornano da meno di cinque anni in Italia

La direttiva n. 109/2003 non prevede l’estensione anche ai familiari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, ma consente agli Stati membri l' applicazione di condizioni più favorevoli.

La Corte di Appello di Venezia, con decreto 20 giugno 2011, si è pronunciata sull’annosa questione dell’estensione anche ai familiari del lungo soggiornante del diritto alla concessione del permesso di soggiorno CE di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, anche se quest’ultimi non soddisfano autonomamente il requisito di soggiorno almeno quinquennale in Italia.

Come è noto la maggior parte delle questure italiane non riconoscono tale diritto, nonostante la formulazione letterale dell’art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 286/98 introdotta dal d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE, dovrebbe invece consentirlo: “Lo straniero, in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati enll’art. 29, comma 3, lett. b) e di un alloggio idoneo secondo i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica…., può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’art. 29 c. 1 (sottolineatura nostra)”.

Le questure italiane generalmente motivano il diniego facendo riferimento al preambolo n. 6 della direttiva n. 109/2003 che indica il requisito di durata del soggiorno sul territorio dello Stato membro pari a cinque anni quale “condizione principale” per l’ottenimento dello status. Ne conseguirebbe la necessità di interpretare l’art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 286/98 in conformità con la direttiva n. 109/2003 stante l’efficacia prevalente della norma di diritto europeo su quella interna eventualmente incompatibile.

Nel decreto, la Corte di Appello di Venezia giustamente ricorda, tuttavia, che la stessa direttiva all’art. 13 contiene una clausola facenti salve le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione interna rispetto a quelle previste dalla direttiva medesima, e di conseguenza, l’art. 9 c. 1 deve essere interpretato alla luce di tale disposizione, per cui legittimamente consentirebbe il rilascio del permesso di soggiorno permanente per familiari di cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti ai sensi della direttiva n. 109/2003 anche in assenza dell’autonomo soddisfacimento del requisito di anzianità quinquennale di soggiorno in Italia, quale condizione più favorevole rispetto a quella disciplinata dalla direttiva. L’unica dunque differenza che sorgerebbe tra tali permessi di soggiorno

e quelli concessi ai sensi della direttiva n. 109/2003 è che i titolari dei primi, a differenza dei secondi, non potrebbero avvalersi delle prerogative contemplate nel titolo III della direttiva vale a dire della possibilità di trasferire autonomamente il loro soggiorno in uno Stato membro diverso da quello italiano che ha rilasciato il titolo, tranne nelle situazioni in cui seguano il familiare titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, così come disciplinato dall’art. 16 della direttiva.

Il decreto della Corte di Appello di Venezia ricorda inoltre come non sia appropriato escludere la possibilità del rilascio ai familiari del lungo soggiornanti di un pari permesso di soggiorno sulla base del fatto che tale possibilità non appare disciplinata dal regolamento attuativo del Testo Unico immigrazione (d.P.R. n. 394/99 e successive modifiche), in quanto il regolamento non è stato mai aggiornato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003, così come invece era stato previsto, con ciò creando un evidente problema di mancato coordinamento con la norma di cui all’art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 286/98.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Enrico Varali, del foro di Verona

Decreto della Corte di Appello di Venezia del 20 giugno 2011

Altri provvedimenti dello stesso tenore:
Sentenza del Tar Piemonte n. 1129 del 27 ottobre 2011
Sentenza n. 263 del 28 maggio 2009 del TAR Umbria
Sentenza Tar Emilia Romagna n. 4615 del 6 dicembre 2007