Con la sentenza n. 4684 del 20 novembre 2012 il Tar Campania ha accolto il ricorso proposto avverso un rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Caserta, nei conftonti di una cittadina straniera che non si era recata presso la Quetura per gli adempimenti relativi al deposito de documenti ed il fotosegnalamento.
Il Giudice amministrativo sancisce in sintesi l’illegittimità del diniego quando non risultino in alcun modo provati, sia il presunto stato di irreperibilità della ricorrente, sia l’effettivo recapito della richiesta di integrazione documentale rimasta elusa, secondo la Questura, per disinteresse della cittadina straniera, sia riscontri probatori circa l’effettiva ricezione dell’eventuale comunicazione, essenosi limitata l’amministrazione procedente a fornire unicamente copia della convocazione spedita e ad enunziaziare genericamente la presunta irreperibilità della ricorrente.
Il Tar Campania ha altresì condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali.
Rilascio del pds – Illegittimo il diniego per mancata presentazione all’appuntamento quando l’avvenuta comunicazione e l’irreperibilità non siano adeguatamente provati
a cura dell'Avv. Roberto Ricciardi
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