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Uscita e rientro in Italia in attesa del permesso di soggiorno

Scheda aggiornata in gennaio 2023

Per chi ha il permesso di soggiorno in fase di rinnovo, la ricevuta di Poste Italiane sarà valida per l’uscita e il reingresso dal territorio italiano.

Questo diritto era stato garantito in base ad una direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 e nelle successive precisazioni della Circolare del 9 agosto 2006. Altre ulteriori disposizioni sono contenute in alcune circolari successive.

La prima circolare, diffusa il 16 giugno 2007, stabilisce che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, possono partire temporaneamente dall’Italia e farvi regolare rientro anche se in possesso della sola ricevuta di Poste Italiane SPA (che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno).

La seconda circolare, diffusa il 27 giugno 2007, riguarda i figli minori di 14 anni che sono iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori. In presenza di una specifica richiesta, le Questure provvederanno a concedere al genitore straniero un permesso di soggiorno cartaceo, provvisorio, con validità limitata a seconda delle esigenze prospettate, sul quale sarà iscritto il figlio minore, che permetterà così anche alla prole minore di lasciare temporaneamente il territorio nazionale e farvi rientro.

La terza circolare, diffusa l’11 marzo 2009, specifica la possibilità per chi è in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, o in fase di rilascio del primo permesso, una volta usciti dal territorio nazionale, di farvi rientro anche attraverso un valico di frontiera diverso da quello di uscita.

E’ possibile uscire e rientrare nel territorio nazionale a condizione che non sia effettuato transito attraverso nessun paese dell’area Schengen.
Per chi è in possesso della ricevuta di richiesta del primo permesso di soggiorno sono valide le disposizioni precedenti a patto che lo straniero esibisca il passaporto ed il visto dal quale si desumano i motivi del soggiorno (unitamente alla ricevuta delle Poste).

Le regole principali per viaggiare

  • Occorre portare con sé, oltre al passaporto (o un altro documento di identità equivalente, e quindi valido per l’espatrio) l’originale o la copia del vecchio permesso di soggiorno di cui si è chiesto il rinnovo (quindi chi fa domanda di rinnovo non deve inserire il vecchio titolo di soggiorno nella busta da spedire alle Poste, ma spedire una fotocopia e conservare l’originale), per chi è in fase di attesa del primo permesso di soggiorno occorre essere muniti del visto di ingresso dal quale si desumano i motivi del soggiorno.
  • Occorre portare in viaggio anche la ricevuta di poste SPA che attesta la presentazione della domanda di rinnovo o rilascio.
  • Il viaggio non deve prevedere il transito (neppure per uno scalo aereo) negli altri Paesi che aderiscono agli accordi di Schengen. Cioè: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera, Croazia.

Chi invece ha un permesso o una carta di soggiorno validi può spostarsi, anche per turismo, all’interno dello spazio Schengen (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera, Croazia). In questo caso non ha bisogno di chiedere il visto d’ingresso, può viaggiare solo con il passaporto ed il titolo di soggiorno. Chi infine vuole fare una vacanza in Paesi non Schengen deve accertarsi (rivolgendosi al consolato di quel Paese in Italia), se, in base agli accordi con il proprio Paese di origine, ha bisogno o meno di un visto d’ingresso. Anche in questo caso chi si mette in viaggio deve portare con sé il proprio permesso di soggiorno, che gli sarà poi necessario al momento di rientrare in Italia.

Non è possibile invece l’uscita ed il rientro per chi ha presentato domanda di emersione/regolarizzazione ma non ha ancora perfezionato l’iter con la convocazione presso lo Sportello Unico (Circolare del Ministero dell’Interno del 2 ottobre 2009).

Redazione

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