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La pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso deve essere adeguatamente motivata pena l’annullamento del provvedimento di revoca

Due recenti sentenze del T.A.R. per la Emilia Romagna

Due sentenze del TAR di Bologna relative a rigetti di permessi di soggiorno per lungosoggiornanti motivati dalla asserita pericolosità sociale dei ricorrenti.
Entrambi i provvedimenti accolgono i ricorsi degli stranieri ritenendo non adeguatamente motivata la valutazione di pericolosità sociale.

In un caso si trattava di straniero condannato per il reato di lesioni, reato che prevede arresto facoltativo in flagranza.
Come noto l’art. Infatti l’art. 9 del d. lgs. 286 del 1998, come modificato dal d. lgs. n. 3 del 2007 prevede al comma 4 che “ Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche (…) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice”.
Mentre la precedente disciplina stabiliva una automatica ostatività all’ottenimento della carta di soggiorno nel caso in cui fosse stato disposto il rinvio a giudizio per determinati reati, la normativa come da ultimo modificata prevede che per adottare un provvedimento di rigetto occorra formulare un giudizio di pericolosità sociale, per il quale si deve solo tenere conto di eventuali condanne anche non definitive e pertanto dette condanne non sono di per sé ostative all’ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in carenza di un giudizio di pericolosità sociale.
La questura invece riteneva automaticamente ostativa una condanna per un reato che prevede arresto facoltativo senza minimamente motivare ulteriori elementi di pericolosità sociale per questo il TAR annullava il provvedimento.

Nel secondo caso invece si trattava di straniero che era stato più volte condannato per guida in stato di ebbrezza, reato contravvenzionale che non è di per sé ostativo al permesso di soggiorno ma che secondo la valutazione della Questura era sintomatico di pericolosità sociale alla luce della pluralità delle condanne patite.
Anche in questo caso il TAR annulla l’atto impugnato ritenendo la valutazione di pericolosità sociale assolutamente priva di fondamento e basata su condanne di scarsissima gravità.

Le due decisioni sono accomunate quindi dal fatto che la valutazione di pericolosità sociale che legittima la revoca del permesso CE deve essere ben motivata, non potendo la questura fare semplicemente richiamo a delle pregiudizialità penali che in sé non sono sufficienti a fare ritenere lo straniero pericoloso. Si deve infatti altresì valutare l’inserimento lavorativo e familiare degli stranieri che nei casi trattati erano assolutamente positivi.

– Scarica le sentenze
1_T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza n. 110 del 14 febbraio 2017
2_T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza n. 360 del 3 maggio 2017