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Protezione speciale al richiedente senegalese: in caso di rimpatrio è ravvisabile un serio rischio di compromissione della sua vita privata

Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 14 luglio 2022

Photo credit: Medu

Il Tribunale di Reggio Calabria riconosce la protezione speciale ad un richiedente proveniente dal Senegal.

Nel caso di specie il richiedente, residente nella Tendopoli di San Ferdinando, nella quale si era spostato dal Piemonte dopo aver esaurito negativamente tutte le fasi della precedente domanda di protezione internazionale, aveva proposto domanda reiterata con l’assistenza dello sportello legale di USB, giudicata inammissibile dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino.

Veniva dunque proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria ritenuto dalla difesa competente in quanto il richiedente al momento della proposizione del ricorso era residente nella nuova tendopoli di San Ferdinando, struttura che dunque, per l’assegnazione dei posti ed i meccanismi di controllo degli ingressi e delle uscite, doveva essere equiparata ad un centro di accoglienza governativo.

Il Tribunale, riconoscendo la propria competenza territoriale, pur ritenendo il racconto contraddittorio e poco credibile per il riconoscimento delle forme di protezione maggiori, accoglieva “la richiesta di protezione per motivi umanitari – ora da riqualificarsi secondo la nuova dizione di protezione speciale, in ragione del pregiudizio che in caso di rientro in patria egli subirebbe nel proprio diritto alla vita privata, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 co.1.1 TUI”.

Ed infatti, alla luce dei numerosi documenti prodotti (contratti di lavoro, buste paga, contratto di locazione, attestati formativi e scolastici), “che denotano una integrazione sotto più profili del ricorrente nel territorio nazionale è ravvisabile un serio rischio di compromissione della sua vita privata in relazione alle difficoltà di pari reinserimento, soprattutto lavorativo, economico e sociale, che egli potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese di origine. Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene di poter procedere con il riconoscimento della nuova protezione speciale, in linea con le indicazioni della Suprema Corte…”.

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Si ringrazia l’Avv. Santino Piccoli per la segnalazione e il commento.


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