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Protezione speciale al richiedente albanese: sussistente un’incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti

Tribunale di Torino, decreto dell’8 marzo 2023

Il Tribunale di Torino, previa sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per la sussistenza di “ragioni tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza”, ha accolto nel merito il ricorso ed ha riconosciuto al ricorrente la protezione speciale.

Tenuto conto dei documenti attestanti l’integrazione del ricorrente sotto il profilo lavorativo e sociale, il Tribunale di Torino ha riconosciuto al ricorrente la protezione speciale, considerato che “questa condizione d’integrazione e stabilità, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo il richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che lo stesso, cittadino dell’Albania, si troverebbe a dover ripartire da zero – in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano – per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018).

Dalla valutazione comparativa tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse in Albania, ritiene il collegio che emerga una situazione di vulnerabilità, con conseguente accoglimento della domanda di protezione umanitaria”.

Si ringrazia l’Avv. Lindita Tushaj per la segnalazione e il commento.


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