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DL 133/2023: voto di fiducia alla Camera per togliere diritti e tutele ai minori 

Inseriti alcuni emendamenti peggiorativi, un testo «irragionevole, costoso, pericoloso»

Photo credit: Andrea Panico

E’ un allarme generale quello che emerge dopo l’approvazione alla Camera della conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Dopo il DL Piantedosi, il DL Cutro e Il DL Sud (artt. 20 e 21), questo è il quarto provvedimento in materia di immigrazione e asilo che il governo ha prodotto in nove mesi. Si inserisce quindi in un reticolo di norme e prassi repressive e disumanizzanti, che negano l’accesso al diritto di asilo e al sistema di accoglienza, attraverso nuove procedure accelerate e la riproposizione del modello fallimentare della detenzione amministrativa che comporta violazioni dei diritti fondamentali, maggiore precarietà del titolo del soggiorno e di conseguenza un aumento delle persone irregolari e vittime di sfruttamento. 

Il voto favorevole, inoltre, avviene pochi giorni dopo la nuova sentenza della CEDU che ha condannato l’Italia per aver trattenuto illegalmente dei minori all’hotspot di Taranto. Il testo, ne siamo certi, non subirà stravolgimenti al Senato e si appresta ad essere convertito in legge. Evidente è la generale riduzione delle tutele e delle garanzie per i minori, con le nuove procedure sull’accertamento dell’età, che tornano – rispetto a quanto è previsto attualmente dalla cosiddetta Legge Zampa – ad essere sommarie. Un minore considerato arbitrariamente maggiorenne potrà essere in determinati casi, ad esempio se proviene da un Paese considerato “sicuro”, destinatario di procedure accelerate e inserito perfino in centri detentivi.

Il testo approvato alla Camera è perfino peggio del decreto legge poiché include alcuni emendamenti che vanno a incidere ulteriormente sulle tutele dei minori, determinando – specifica Save the Children – «una pericolosa riduzione delle garanzie per loro previste dalla L. 47/2017 e aumentando i rischi per la loro incolumità e i loro diritti fondamentali. Un rilevante arretramento rispetto alla normativa italiana vigente, che proprio dall’approvazione della L. 47 ha rappresentato un esempio di civiltà in Europa, fondandosi sul diritto per ogni minore migrante di essere considerato prima, e sopra ogni cosa, un minorenne e quindi godere degli stessi diritti fondamentali al pari dei coetanei italiani ed europei».

Le organizzazioni del Tavolo Minori avevano chiesto al governo, senza essere ascoltate, di togliere dal DL le parti perlomeno che negano queste tutele. 

«Resta invece confermato che i minorenni ultrasedicenni possono essere accolti in centri per adulti e vengono eliminate, in un’amplissima serie di ipotesi, delle sostanziali garanzie sull’accertamento dell’età sinora previste, tra cui quella di non essere sottoposti a esami medici, incluse le radiografie, a fini di accertamento dell’età senza che siano stati previamente utilizzati altri metodi non invasivi, senza la previa autorizzazione scritta della Procura minorile e senza che sia prevista la necessaria presenza di un mediatore linguistico-culturale, indispensabile perché la persona possa fornire il suo consenso informato. Norme, queste, che unite al brevissimo termine per presentare ricorso contro il verbale di accertamento – 5 giorni – pongono i minorenni a serio rischio di respingimento, detenzione ed espulsione illegittimi causati da un’errata valutazione dell’età.

Inoltre, con gli emendamenti peggiorativi approvati in Commissione, in tema di accoglienza, oltre a estendere da 30 a 45 giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza a loro destinate, si deroga al limite di capienza dei centri di accoglienza straordinaria per minori fino a un massimo del 50% e si prevede l’estensione del possibile inserimento di minori ultra-sedicenni in strutture per adulti fino a un massimo di 150 giorni. La permanenza protratta in promiscuità presso le strutture di prima accoglienza per adulti rappresenta un serio rischio per un minorenne, in termini di possibilità di subire danni e incorrere in situazioni di sfruttamento. Inoltre, tale permanenza rischia di creare ulteriori difficoltà nel percorso di integrazione: ansia e frustrazione, un prolungato senso di precarietà che può spingere all’allontanamento dalle strutture, ma soprattutto ritardi nell’accesso a diritti fondamentali, come l’istruzione, la tutela, il ricongiungimento con i propri cari o l’inserimento lavorativo».

Del tutto inascoltate anche le osservazioni del Tavolo Nazionale Asilo che in un’audizione informale ha illustrato tutte le criticità e le contraddizioni del decreto. Perchè sia «irragionevole, costoso, pericoloso» è ben sintetizzato da Giulia Capitani di Oxfam Italia nel rapporto “Protetti. O no?”. 

Nel dossier, oltre a evidenziare le storture che riguardano i minori, ne vengono sottolineate altre che sono giudicate «irragionevoli e gravi, intese a indebolire ulteriormente il profilo della persona richiedente asilo, o più in generale migrante, in Italia». In particolare, scrive:

«La decisione di affidare al Questore, e non alla Commissione Territoriale competente, la valutazione di ammissibilità della domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, che, come già avvenne quando questa disposizione fu introdotta per la prima volta (Decreto Legge 113/2018), rischia di generare automatismi nella dichiarazione di inammissibilità della domanda, tanto che la norma fu modificata dal successivo Decreto Legge 130/2020. 

L’annullamento della domanda di protezione internazionale nel momento in cui chi ha manifestato volontà di chiedere asilo non si presenti all’appuntamento presso la Questura per la formalizzazione della stessa, che subordina l’esigibilità e il godimento di un diritto soggettivo perfetto, quale è il diritto di asilo, alle molteplici casualità che possono sottendere a una mancata presentazione presso gli uffici preposti. 

La possibilità, sempre in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, di riempire i centri di accoglienza fino al doppio della loro capienza – quelli per persone minorenni fino al 50% della loro capienza – che va in deroga a qualunque norma su abitabilità e sicurezza degli immobili, e si pone a rischio di configurare trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU.

Lo stanziamento di decine di milioni di euro (43 nel 2023, 37 nel 2024) per rafforzamento dell’organico e delle dotazioni di Polizia di Stato, Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, senza nessuna previsione di spesa per il personale operante presso Questure, Prefetture e Commissioni Territoriali deputato alla registrazione delle domande di asilo, all’individuazione dei necessari posti in accoglienza, al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, al rilascio dei nulla osta».

Redazione

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