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Emergenza Ucraina: proroga permessi di protezione temporanea e possibilità di conversione in lavoro

Misure previste nella legge di bilancio che confermano l'accesso differenziale ai diritti e alla regolarità del soggiorno

Photo credit: Michał Mitoraj

La legge di bilancio, approvata il 30 dicembre 2023 ed in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede per le persone sfollate dall’Ucraina la possibilità di prorogare la validità del permesso di soggiorno per protezione temporanea fino al 31 dicembre 2024 e, novità, anche la possibilità di convertire questo titolo di soggiorno in permessi per motivi di lavoro.

Integrazionemigranti.gov.it specifica che:

  • l’articolo 1 commi 389 e seguenti, prevedono la proroga dello stato di emergenza in Italia fino al 31 dicembre 2024 e una connessa autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l’anno 2024. Sono conseguentemente prorogate le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l’assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Si prevede che le risorse disponibili a tal fine siano ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile.
  • l’articolo 1, commi 395-396  prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2024 della validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall’Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell’Unione europea della protezione temporanea. Un’importante novità riguarda l’introduzione della possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro dei permessi di soggiorno per protezione temporanea. La norma in proposito richiama l’applicabilità dell’art. 5, co. 2-ter, del TU in materia di immigrazione, che prevede il versamento di un contributo economico per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno. Il titolari di protezione temporanea non rientrano, pertanto, tra le categorie esentante dall’obbligo del versamento di tale contributo (variabile tra i 40 e i 50 euro). 

La norma approvata ribadisce che i permessi di soggiorno per protezione temporanea perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2024 in presenza dell’adozione da parte dell’Unione Europea della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Se da una parte, quindi, queste misure porteranno sicuramente maggiori benefici e tutele, e apriranno delle opportunità per tutte le persone sfollate dall’Ucraina, dall’altra non possiamo non far notare quanto tutto ciò strida, profondamente, con le disposizioni contenute nella legge di bilancio a danno dei minori stranieri non accompagnati (leggi qui) e con i decreti varati nel corso del 2023 dal governo Meloni su migrazioni e asilo, nonché in generale con le politiche anti-migrazioni dell’Unione europea.

Ancora una volta, si manifesta un accesso differenziale al diritto alla protezione e al titolo di soggiorno in base a scelte che si fondano su impostazioni razziste e razzializzanti.