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Non convalida dei trattenimenti nel CPR: ai richiedenti non è stata fornita adeguata informazione al momento dello sbarco

Tribunale di Trieste, decreto del 29 marzo 2024

Ph: Sllvia Di Meo

Il Tribunale di Trieste rigetta la richiesta di trattenimento presso il CPR di Gradisca d’Isonzo in quanto ai richiedenti protezione non è stata fornita adeguata informazione circa la possibilità di effettuare la richiesta di protezione internazionale al momento dello sbarco.

Il provvedimento si richiama alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5797/2024 che afferma il medesimo principio (violazione degli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE con “manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass. n. 5926/15, pp.10; Cass. n. 5926/15 pp. 10-12)“).

Il provvedimento è stato replicato altre 4 volte per altrettanti richiedenti protezione all’udienza del 29 marzo.

Si ringrazia l’Avv. Andrea Guadagnini del foro di Gorizia per la segnalazione.