Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Matrimonio – La traduzione del certificato di matrimonio può essere autocertificata?

La legge prevede che il certificato debba essere legalizzato e l’unica forma di legalizzazione prevista è quella del Consolato italiano; in alternativa esiste la procedura equivalente della cosiddetta “apostille”, che però si applica solo per quei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Tuttavia, in questo caso, non si è in presenza di un certificato di matrimonio o di altra natura che provenga da un paese extracomunitario perchè è stato rilasciato dalle autorità competenti in Gran Bretagna; si tratta quindi di un certificato comunitario.
I certificati comunitari hanno tutti diretta validità giuridica anche se utilizzati in paesi diversi da quello che li ha rilasciati all’interno dell’Unione europea e non hanno bisogno di una vera e propria legalizzazione perché si considerano già conformi alla legislazione degli altri Stati membri dell’Unione.
Anche le norme relative del Testo Unico sull’Immigrazione che disciplinano la cosiddetta legalizzazione di certificati extracomunitari per consentirne l’utilizzo in Italia (art. 2, comma 2, dpr 394/99), non si applicano nel caso di atti e certificati che siano stati emanati da autorità competenti di uno dei paesi comunitari.

Il certificato perciò è direttamente valido in Italia e non ha bisogno di essere legalizzato.
Per poter essere leggibile da parte di un operatore dell’amministrazione pubblica italiana che magari non conosce la lingua inglese, deve unicamente essere tradotto ma, in questo caso, la traduzione non deve essere avvallata dal “provvedimento di legalizzazione” da parte del Consolato: è una traduzione libera che può essere fatta da chiunque si assuma la responsabilità di attestare la conformità all’originale. Anche perché, in qualsiasi caso di dubbio, può essere direttamente l’ufficio italiano – al quale viene direttamente presentato il certificato comunitario perché sia fatto valere – a controllare provvedendo con una traduzione in proprio, per capire se effettivamente la traduzione è conforme rispetto al testo in lingua originale.
In conclusione si precisa che, considerato che un certificato comunitario non deve essere legalizzato presso il Consolato italiano, il certificato della Gran Bretagna non deve essere legalizzato presso il Consolato italiano in quel paese, ma può essere fatto valere direttamente in Italia semplicemente accompagnato da una normale traduzione.