Il d.lgs. 160/08, entrato in vigore il 5 novembre 2008, che ha modificato l’art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. 286/98 nel senso di permettere allo straniero di richiedere il ricongiungimento con i genitori a carico solo ove questi non abbiano altri figli nel Paese di origine, non può incidere sui procedimenti di ricongiungimento familiare iniziati prima di tale data e ricadenti sotto la disciplina previgente, nel caso in cui lo Sportello Unico abbia già provveduto a rilasciare il nulla osta dandone comunicazione all’autorità consolare.
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