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Cassazione: niente arresto per chi resiste ad espulsione

Non vanno arrestati ma accompagnati alla frontiera o in un centro di permanenza temporanea i clandestini che, illegalemnte presenti sul nostro territorio, ripetutamente non ‘ubbidiscono’ al provvedimento con cui il questore ordina la loro espulsione dall’Italia.
La prima sezione penale della Cassazione ha cosi’ ribadito la sua interpretazione della legge Bossi- Fini sull’immigrazione ed ha annullato definitivamente l’ordine di custodia cautelare emesso dal tribunale di Bologna nei confronti della giovane Isabel, arrestata e condannata alla pena di 8 mesi di reclusione dopo aver (per la terza volta) ‘disubbidito’ al provvedimento amministrativo di espulsione emesso nei suoi confronti.

Alla Cassazione si e’ rivolta la difesa della giovane donna per chiedere che almeno le venissero concessi i domiciliari, gia’ negati dal tribunale della liberta’ cui si era precedentemente rivolta. Gli alti giudici di Piazza Cavour non solo hanno annullato l’ordinanza del riesame ma hanno stabilito che la legge non prevede, in questi casi, l’arresto.
“Risulta, infatti, dalla stessa ordinanza impugnata che l’imputata aveva riportato altre due condanne per reato specifico e cioe’ per non avere ottemperato a precedenti ordini di espulsione – si legge nella sentenza scritta dal giudice De Nardo -Tale situazione appare regolata dall’ultima parte del comma 5ter del citato articolo 14 (decreto legislativo 1998 ndr), quanto all’ipotesi in cui lo straniero abbia gia’ riportato una prima condanna per violazione dell’intimazione del questore, secondo cui ‘in ogni caso si proceda all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica’.Una “disposizione”, questa che esprime, spiega la Suprema Corte, “l’intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo procedimento di espulsione adottato nei confronti dallo straniero gia’ condannato per non avere volontariamente ottemperato all’ordine di allontanamento impostogli dal questore, quella dell’accompagnamento alla frontiera e, qualora cio’ non sia immediatamente possibile, puo’ soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di permanenza per i necessari accertamenti sulla identita’ e nazionalita’ del medesimo in vista dell’esecuzione coattiva del provvedimento”.