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Circolare del Ministero dell’Interno n. 2218 dell’8 maggio 2009

Ricongiungimento - Permesso per motivi di famiglia. Assicurazione sanitaria al momento del rinnovo

Si fa seguito alla circolare n. 737 del 17 febbraio 2009 con la quale sono state affrontate le tematiche connesse alle modifiche all’articolo 29 del Testo Unico sull’Immigrazione D.Lgs. n.286/98 apportate per effetto del D. Lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008 e, in particolare – nelle more dell’adozione del decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – alle caratteristiche dell’assicurazione sanitaria richiesta per i casi di ricongiungimento familiare di genitori ultrasessantacinquenni.

In relazione a tale ipotesi, è stato posto il problema relativo alla obbligatorietà o meno della stipula dell’assicurazione sanitaria in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari da parte di genitori ultrasessantacinquenni.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza – investito per competenza della questione – ha ritenuto che in tali casi gli interessati debbano esibire la documentazione attestante la stipula dell’assicurazione sanitaria, analogamente a quanto richiesto a coloro i quali fanno ingresso per la prima volta sul territorio nazionale.

Si prega pertanto le SS. LL. di informare di quanto sopra le associazioni e i rappresentanti delle comunità straniere presenti sul territorio, anche tramite il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione.