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Cittadinanza italiana – Obbligatorio il preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis (241/90)

L'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi permettendo agli interessati, ove possibile, di presentare, ove possibile, elementi utili a superarli

“L’omessa comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” ha impedito alla ricorrente
di collaborare con l’autorità procedente nel procedimento…al fine di….rappresentare elementi utili a superare motivi ostativi riscontrati,
in sede di istruttoria, dalla Questura di Roma…”

E’ chiaro quanto sancito dalla Sentenza n. 37926 emessa dal Tar Lazio lo scorso 21 dicembre. Secondo il giudice amministrativo infatti la L 241/90 impone all’amministrazione di comunicare i motivi ostativi attraverso il preavviso di rigetto dell’istanza, affinché l’interessato possa far valere le sue ragioni o fornire chiarimenti in merito a quanto rilevato dalla stessa autorità.

Nel caso in specie una cittadina albanese avrebbe ricevuto la comunicazione dell’avvenuto rigetto della sua domanda di cittadinanza per matrimonio perchè in passato aveva fornito diverse generalità all’autorità di pubblica sicurezza.

Secono l’amministrazione tale circostanza, sola, sarebbe stata sufficiente a rigettare la domanda.

Il giudice, riconoscendo che la sola presenza di diversi “alias” non costituisce di per sé motivo di rigetto dell’istanza, ha nel contempo rilevato come, proprio la mancata comunicazione dei motivi ostativi alla concessione della cittadinanza italiana, non avesse permesso all’interessata di sciogliere le riserve e identificarla con sicurezza.

Sentenza Tar Lazio n. 37926 del 21 dicembre 2010