Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

E’ possibile lavorare con il pds per attesa cittadinanza?

Si evidenzia che nell’ipotesi in cui una persona, munita ad esempio di un pds per turismo, una volta ottenuta l’iscrizione all’anagrafe di un comune, presenti la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, può, alla scadenza del pds e se non ha ancora ricevuto risposta, presentarsi presso la questura e richiedere il rilascio di un pds in attesa della cittadinanza italiana (previsto all’art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394). Si tratta di una tipologia particolare di pds che può essere rilasciato solo a chi ha richiesto l’accertamento della cittadinanza italiana fin dalla nascita, in base al diritto di sangue (ius sanguinis).

Nel rispondere al quesito di cui sopra il Ministero dell’Interno, precisa che questo tipo di pds non consente di lavorare ed è in questo senso necessario fare alcune considerazioni.

È vero che fino a quando la domanda di accertamento della cittadinanza non ha avuto risposta, non vi è certezza matematica relativamente alla circostanza che la persona sia cittadino italiano fin dalla nascita, ma è altrettanto vero che nel momento in cui l’accertamento avverrà si constaterà che quella persona non necessita di nessun permesso di soggiorno, essendo cittadino italiano.

Ma allora se non avrebbe dovuto chiedere nessun pds, forse avrebbe dovuto presentare domanda al fine di ottenere una speciale autorizzazione per poter lavorare regolarmente?
Quello che mi permetto di dire è che se una persona è sicura di essere cittadino italiano fin dalla nascita, né la persona stessa, né l’eventuale datore di lavoro, corrono qualche rischio avviando un regolare rapporto di lavoro anche in presenza di un pds per attesa cittadinanza.

Esempio pratico – anche se si dovesse verificare che si tratta di un cittadino italiano nei tre mesi o nei tre anni successivi all’assunzione, non si potrebbe in alcun modo applicare nei confronti di quel soggetto alcuna sanzione per soggiorno irregolare, né sorgerebbe qualche responsabilità in capo al datore di lavoro.

Quindi è vero che il pds per attesa cittadinanza (dato che non è previsto da nessuna parte) non abilita allo svolgimento di attività lavorativa, come è vero che esiste il rischio che, per un qualche motivo, la cittadinanza non venga accertata e riconosciuta, ma, si precisa che nel momento in cui vi sarà il riconoscimento, lo stesso avrà valore retroattivo.
Il provvedimento di accertamento della cittadinanza ha un valore puramente dichiarativo cioè si constata, accerta e dichiara una situazione preesistente. Con l’accertamento non si costituisce nessun diritto in più, ma si accerta un diritto che esisteva dalla nascita. Così stando le cose non ci sarebbe stato nemmeno il bisogno del pds, né può sussistere preoccupazione alcuna sul fatto che si debba applicare al rapporto di lavoro il regime giuridico previsto per gli stranieri.