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I criteri di applicazione delle norme in materia di regolarizzazione

Cosa succede con il rigetto della domanda?

C’è da dire che dall’esperienza avuta fino a questo momento risulta che il numero dei datori di lavoro e dei lavoratori che non si presentano alla convocazione presso la prefettura è assolutamente rarefatto. Tutti normalmente si presentano e per conseguenza, stando a quanto dichiarato dal funzionario responsabile dello sportello polifunzionale, la quantità di semplici archiviazioni della domanda è insignificante. Ma cosa succede prima e dopo la convocazione?
In una nota del Ministero dell’Interno agli inizi della regolarizzazione, si precisava che nel caso in cui la domanda non fosse stata considerata ammissibile, il lavoratore interessato si sarebbe visto comunicare semplicemente un invito a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni. Ma sembra invece di capire ora che questa prassi venga smentita nella pratica.
Ci viene segnalato da un collega di Milano che un suo assistito, presentatosi alla convocazione presso lo sportello polifunzionale, è stato direttamente prelevato e accompagnato al centro di permanenza temporanea di Milano in via Corelli. L’avvocato riferisce che “non gli è stato notificato un regolare rifiuto di rilascio di permesso e quindi un ordine di allontanamento ma solo un “normale” decreto di espulsione” che non fa per nulla riferimento alla motivazione del rifiuto della regolarizzazione.

Dunque, l’espulsione non farebbe nessun riferimento al rifiuto della domanda di regolarizzazione ma sarebbe motivato solamente dalla condizione irregolare sul territorio italiano. L’interessato non è in grado, in buona sostanza, di capire perché la sua domanda è stata rigettata. Non solo. Questo significa ignorare completamente quello che sta scritto proprio nella legge approvata da questo Governo (legge n. 222 del 2002), che converte in legge il decreto-legge di regolarizzazione.

La legge prevede che i provvedimenti di espulsione, anche se emanati in precedenza, non possono essere eseguiti e rimangono sospesi fino a quando non si conclude la procedura di regolarizzazione, il che significa che un provvedimento formale sull’esito della regolarizzazione avrebbe pur dovuto essere comunicato all’interessato, e che nella peggiore delle ipotesi avrebbe dovuto essere fatto un invito a lasciare il territorio nazionale, prima di passare alla sua espulsione. D’altra parte (ma su questo non disponiamo di informazioni), anche se l’interessato avesse riportato in precedenza un’espulsione, che quindi ritornerebbe immediatamente esecutiva a seguito del diniego di regolarizzazione, sarebbe a maggior ragione dovuta la contemporanea notifica del formale provvedimento di diniego di regolarizzazione, apparendo evidentemente arbitrario l’accompagnamento alla frontiera (così come la temporanea restrizione della libertà personale) quando non sono ancora conosciute le motivazioni del provvedimento che ha reso esecutiva l’espulsione.
Il collega di Milano ci fa anche presente che il trattenimento presso il centro di via Corelli è stato convalidato dal magistrato competente ma che a nulla sono servite le osservazioni sulla palese illegittimità del trattenimento di una persona che è passata da una situazione di regolarizzazione all’espulsione diretta senza sapere perché.
Secondo il magistrato la possibilità di espellere direttamente lo straniero senza alcun provvedimento motivato sarebbe insita nella normativa di regolarizzazione. In realtà, la norma prevede quello che abbiamo detto sopra e cioè prima un rigetto da parte della prefettura con la motivazione, perché solo poi diventa possibile emanare un valido provvedimento di espulsione, se prima non c’era mai stato, oppure eseguire quello vecchio. La situazione che ci viene presentata da Milano, ma che sembra essersi verificata anche in altre città, si traduce in una impossibilità di tutela effettiva e ci fa vedere che per certi aspetti la vita di 700 mila persone è in realtà appesa ad un filo.

Va ricordato che il ricorso contro l’espulsione non ha mai effetto sospensivo (uno dei tanti regali della legge Bossi-Fini). Anche se una persona ha tutte le ragioni possibili potrebbe vedersele riconosciute quando ormai è troppo tardi, ovvero quando l’espulsione è stata eseguita.
In realtà non c’è nemmeno garanzia e tutela per coloro che hanno avuto una vecchia espulsione e che se la vedono eseguire direttamente nel momento in cui viene rifiutata la domanda. Anche in questo caso non c’è un rimedio giudiziario chiaro, anche perché è evidente che fare ricorso al Tar servirebbe a poco, vista la rapidità dell’espulsione nei confronti dell’interessato e i tempi lunghi per la risposta dal tribunale.

Davanti al giudice ordinario (competente per decidere sulla legittimità dei provvedimenti di espulsione) non è previsto espressamente un ricorso contro il rifiuto di regolarizzazione. Cosi come non è previsto contro un provvedimento che mette in esecuzione una vecchia espulsione a seguito del rigetto della domanda di regolarizzazione.
Situazioni di questo genere rischiano di diventare sempre più numerose più si procede con la sanatoria e rischiano di essere pressoché sconosciute perché l’immigrato rischia di entrare da una porta e uscire da un’altra senza che nessuno lo sappia ed essere accompagnato direttamente alla frontiera. Di certo non si può contare in modo sistematico che sia il suo datore di lavoro a stracciarsi le vesti e gridare allo scandalo.
Questa situazione, peraltro, si può verificare anche in occasione di normali controlli, quindi al di fuori della convocazione in prefettura.

Un caso a cui ho assistito personalmente pochi giorni fa è di un signore in attesa di regolarizzazione, lavora presso un azienda da molti mesi con un buon reddito facendo molti straordinari, non ha mai commesso nessun reato, ecc. Questa persona è stata fermata mentre faceva la spesa in un centro commerciale, probabilmente solo perché si vedeva dalla sua pelle che era un immigrato. A nulla è servito esibire la ricevuta della regolarizzazione, non aveva con sé il passaporto e poiché aveva riportato molto tempo fa un’espulsione semplicemente perché privo di p.s., questo è stato sufficiente per portarlo subito da Padova in un centro di permanenza temporanea a Modena, dove è stato trattenuto per alcuni giorni. Nonostante il magistrato non abbia convalidato il provvedimento di trattenimento, la Questura di Modena ha notificato la diffida a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni, avvertendolo che in caso contrario verrà arrestato “in flagranza” e processato per direttissima, come prevede l’art. 14, ai commi 5 bis e 5 ter.

Tutto ciò sempre senza tenere conto del fatto che la vecchia espulsione che aveva colpito questo signore non può essere eseguita perché i suoi effetti sono per legge sospesi fino a quando non sarà perfezionata la regolarizzazione. Ora, questo signore, corre il rischio nei prossimi giorni di essere fermato per strada e arrestato in flagranza senza aver fatto niente di male e avendo un diritto riconosciuto dalla legge a perfezionare la sanatoria.