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Il migrante con un contratto di lavoro subordinato, per il rinnovo del pds deve dimostrare un reddito minimo pari all’assegno sociale?

TAR Di Bolzano Ordinanza di sospensione del 22/04/2015

Recentemente il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha sospeso un provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che era stato reso dalla Questura di Bolzano sul rilievo del reddito insufficiente.
Interessante perchè nel ricorso era stato evidenziato che l’importo annuale da percepire a titolo di retribuzione, come richiesto “dalla legge”, da parte dello straniero che intenda validamente conseguire un titolo di soggiorno od il suo rinnovo ha come unico riferimento, in tema di lavoro subordinato, l’art. 4, c. 3, del D. L.vo 286/98, laddove è stabilito che “l’Italia consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno”.
Per quanto riguarda la quantificazione di tali mezzi di sussistenza, però, gli unici dati normativi rinvenibili nel nostro ordinamento riguardano
– il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per ottenere il quale, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’istante deve dimostrare un reddito pari all’importo dell’assegno sociale
– la domanda di ricongiungimento familiare, nel qual caso, in base all’ art. 29 del D. L.vo 286/98, all’istante è richiesto di dimostrare di avere un reddito pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere
– il permesso per lavoro autonomo (art. 26 del T.U.).
Quindi nessun dato normativo quantifica invece il reddito minimo necessario onde ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e il riferimento all’assegno sociale in questo caso è infondato!
“Il merito è fissato per il giorno 4 novembre, speriamo in bene, ma se accogliessero il ricorso tutti i rigetti per lavoro subordinato motivati dal fatto che il reddito è inferiore all’assegno sociale sarebbero potenzialmente illegittimi!”
Vi allego l’ordinanza e Vi saluto cordialmente.

Avv. Stefano Zucchiatti

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