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L’Adunanza Plenaria: le sospensive per la doppia espulsione vanno accolte

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha deciso in favore degli appellanti

La notizia è arrivata direttamente dall’Avv. Andrea Maestri che seguiva il ricorso.

La doppia espulsione, le condanne inflitte ai sensi dell’asrt 14, comma 5 ter del Testo Unico devono comportare una valutazione di merito pertanto deve essere accolta la domanda sospensiva.

Si tratta di una parziale vittoria di dignità e giustizia. Di una vittoria che racconta le lotte che da Brescia a Milano hanno portato l’attenzione su questa intricata vicenda ed insieme, della vittoria delle centinaia di giuristi, legali, operatori, che si sono spesi in questi mesi per affermare il diritto ad un permesso di soggiorno, nonostante le disposizioni impartite dalla circolare Manganelli.

E’ di una giornata importasnte per la battaglia contro la sanatoria truffa. A Padova, proprio mentre arrivava da Roma il responso dell’Adunanza Plenaria, una cinquantina di migranti, sostenuti dagli attivisti dell’Ass. Razzismo Stop e con l’appoggio di tante altre associazioni, collettivi e organizzazioni, hanno ripreso la battaglia, ancora aperta, di quanti, nell’ambito delle procedure di emersione 2009, sono stati truffati e raggirati da affaristi e faccendieri.

Dice l’Adunanza:
In tale situazione, l’Adunanza Plenaria non può che prendere atto della complessità della questione sottopostale e della connesse difficoltà interpretative, ulteriormente accentuate dal rilievo che va assumendo nella giurisprudenza penale il decorso, il 24 dicembre 2010, del termine per il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (tra le altre, Tribunale di Torino – Sezione IV penale – 5 gennaio 2011 n. 52), cui si è accompagnata l’adozione della Circolare 17 dicembre 2010 da parte del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Ritiene pertanto il Collegio che, quanto alfumus, tenuto anche conto della natura cautelare del provvedimento appellato, sia necessario attendere che l’esame dei profili di diritto sia affrontato nella rituale sede di merito dinanzi al giudice di primo grado, cui la questione viene rimessa per la sollecita fissazione della relativa udienza, ai sensi e per gli effetti cui all’art. 55, comma 10, del c.p.a..

Ordinanza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) n. 912 del 25 febbraio 2011

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