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La cittadinanza italiana per matrimonio se sopraggiunge una separazione, si perde?

La legge italiana prevede la perdita della cittadinanza soltanto in particolari situazioni di infedeltà alla nazione, come indicato nell’art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (G.U. del 15 febbraio 1992 n. 38) che disciplina la cittadinanza.
La legge prevede che il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, o la carica o il servizio militare (art. 12, comma 1).
Parimenti il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra (art. 12, comma 2).

Come si vede si tratta di ipotesi del tutto particolari e difficili da immaginare nella pratica, anche perché ufficialmente (ma solo ufficialmente, a quanto pare…) lo Stato italiano non è in guerra in questo momento e, quindi, neanche a livello scolastico si può prospettare un rischio di questo tipo.

Come dire che la cittadinanza italiana, una volta acquisita, si conserva.

Per considerare ogni ipotesi, dovremmo pensare che nel caso in cui si trattasse di un matrimonio totalmente simulato, in seguito al quale i due coniugi non hanno vissuto o convissuto come marito e moglie, sarebbe teoricamente possibile l’annullamento del provvedimento amministrativo di concessione della cittadinanza. Questo sul presupposto dell’accertamento di una totale simulazione delle circostanze che rappresentano una convivenza come marito e moglie.
Nel caso in cui vi sia stata una effettiva convivenza tra marito e moglie, questa ipotesi non corre alcun rischio di verificarsi.
Il matrimonio può comunque entrare in crisi e subentrare la separazione e poi il divorzio, ma questo non inficia la cittadinanza italiana sia nel caso di cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana e vivono all’estero, sia nel caso di persone che vivono in Italia.