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La mancata notifica di un atto di rigetto riapre la possibilità di ricorso anche a distanza di anni

T.A.R. della Toscana sentenza n. 901 del 2016

Con la sentenza in oggetto, il TAR ha annullato il provvedimento di chiusura di domanda per regolarizzazione (sanatoria) ex lg 102/2009 avviata a settembre 2009 e chiusa con provvedimento emesso a marzo 2012 ma mai notificato al ricorrente.

La sentenza appare interessante sotto un duplice profilo:

1) da un lato conferma l’indirizzo, comunque già espresso in precedenza, sull’obbligo dello S.U.I. di convocare entrambe le parti del procedimento in esame,

ma soprattutto

2) dall’altro lato riconosce la tempestività del ricorso, avanzato a distanza di 4 anni dal provvedimento impugnato, sulla scorta del principio amministrativo di “piena conoscenza”.
Nel Ricorso si era infatti dimostrato come il ricorrente, nonostante il tempo trascorso, non avesse avuto alcuna formale conoscenza del provvedimento de quo e di aver invece appreso dell’esistenza – e del contenuto – del provvedimento negativo solo in conseguenza dell’accesso agli atti. Accesso che, quindi, ha riaperto nei fatti i termini per l’impugnazione del provvedimento da parte del Ricorrente, e con essi la strada per la decisione di annullamento da parte del Giudice Amministrativo.

Avv Gabriele Bidini

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T.A.R. della Toscana sentenza n. 901 del 2016