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Pacchetto sicurezza - I principali punti in discussione

Si ringrazia Sergio Briguglio per il prezioso contributo

Riprendono i lavori delle Commissioni riunite sul ddl 2180 (pacchetto sicurezza). Un riassunto dei punti controversi del provvedimento

1) Soppressione del divieto di denuncia dell’irregolare che si rivolga alla struttura sanitaria (art. 35, co. 5 T.U.). La maggioranza avrebbe deciso di eliminare dal ddl questa modifica.

2) Reato di soggiorno illegale. L’introduzione del reato creera’
problemi, anche nell’ipotesi di cancellazione della modifica dell’art. 35, co. 5 T.U., con riferimento alla situazione dei genitori irregolari di minore iscritto a scuola: il preside sara’
sottoposto all’obbligo di denuncia nei loro confronti.

Si noti come la motivazione dell’introduzione del reato non sia peregrina, dal punto di vista di Maroni: art. 2, co. 2 della Direttiva 115/2008 (sui rimpatri) consente di non applicare la direttiva stessa agli stranieri per i quali il rimpatrio e’ sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale. Con l’introduzione del reato si fa conseguire l’espulsione alla condanna; in questo modo, si potra’ prescindere, per ogni straniero espulso, dall’applicazione delle disposizioni garantiste della direttiva (rimpatrio volontario, senza detenzione, etc.).

Notate pero’ che lo stesso risultato Maroni potrebbe ottenerlo in base al generalissimo art. 15, co. 1 lettera a) della stessa direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo ove vi sia rischio di fuga dello straniero - rischio che, ovviamente, puo’ sempre essere legittimamente ravvisato dall’amministrazione.

3) Obbligo di dimostrazione della regolarita’ del soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi (sanita’ esclusa) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte).

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi, rileva soprattutto la questione dei servizi scolastici: se il genitore dovra’ esibire il permesso, il preside sara’ messo di fronte all’eventuale condizione di soggiorno illegale (del genitore, non del figlio), e non potra’
fare altro che sporgere denuncia, trattandosi di un reato perseguibile d’ufficio (vedi punto 1).

Per quanto riguarda la registrazione della nascita, la possibilita’
per la donna incinta o per la puerpera di ottenere un permesso di soggiorno non risolve il problema in modo completo, dato che tale permesso puo’ essere rilasciato solo in presenza di pasaporto valido.

Il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre clandestino sarebbe semplicemente impossibile, non essendo previsto il rilascio di alcun tipo di permesso al padre naturale.

4) Obbligo di dimostrazione della regolarita’ del soggiorno per la celebrazione del matrimonio in Italia. Concorre con il punto precedente a violare, anche per il cittadino italiano, il diritto di costituire una famiglia legititma, quando si voglia sposare una persona irregolarmente soggiornante.

5) Obbligo di verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio ai fini dell’iscrizione anagrafica. Vale per tutti (anche italiani e comunitari) e viola il diritto alla liberta’ di circolazione dei cittadini (italiani, in primo luogo). Notate che, in base alla legge, la persona che abbia un alloggio non idoneo dovrebbe comunque essere iscritta all’anagrafe come "senza fissa dimora". Non si vede quale effetto positivo possa avere la modifica.

6) Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell’idoneita’
abitativa dell’alloggio ai fini del ricongiungimento. Moltissimi edifici nei centri storici sono privi di tale idoneita’, eppure sono normalmente abitati da cittadini italiani. La normativa europea prescrive che si possa imporre solo la disponibilita’ di un alloggio considerato "normale" nella regione dove lo straniero vive.

7) Introduzione del permesso a punti. Da’ luogo ad un appesantimento intollerabile del lavoro dell’amministrazione, gia’ in difficolta’
cronica con il rispetto dei tempi di legge per rilascio e rinnovo dei permessi.

8) Condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana. Si noti come il possesso di tale permesso e’ condizione necessaria, oggi, per l’accesso a misure di assistenza sociale per invalidi. La persona con invalidita’ psichica rischierebbe di restare esclusa dal godimento di tali misure per il fatto di non essere in grado di superare il test.

9) Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e 200 euro per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Si colpisce, in un momento di crisi economica, la parte piu’ fragile della popolazione.

10) Condizionamento della conversione del permesso dei minori non accompagnati, al compimento della maggiore eta’, alla maturazione di un soggiorno pregresso triennale. Vanifica l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in questi anni, rischia di incentivare un’immigrazione di infra-quindicenni e induce all’abbandono dei progetti di inserimento i minori non accompagnati per i quali la conversione dovesse risultare inevitabilmente preclusa.

[ 28 aprile 2009 ]
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Assistenza sanitaria, CPR (ex CIE), CARA, CDA, Hotspot (Articoli generali), Espulsione, Idoneità alloggio, Iscrizione anagrafica, Matrimonio, Minori, Permesso di soggiorno, Permesso di soggiorno UE di lungo periodo (ex-carta di soggiorno), Reato di ingresso e soggiorno irregolare

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