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Reiterata inottemperanza all’espulsione – Non può essere punita se lo straniero permane con giustificato motivo

La corte Costituzionale si esprime contro l'art 14, comma 5quater per la parte in cui non prevede la clausola del "senza giustificato motivo"

La storia
Una cittadina straniera destinataria, per la quarta volta, di una intimazione del questore a lasciare il territorio nazionale, dopo che aveva omesso di ottemperare ai tre precedenti provvedimenti, aveva riportato tre distinte condanne per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.
L’interessata era poi stata reperita e tratta in arresto lo scorso 3 gennaio 2010, mentre soggiornava nel sottoscala di uno stabile abbandonato, privo di ogni servizio essenziale e di riscaldamento, pur essendo la temperatura dell’ambiente di molto inferiore allo zero.

Proprio le condizioni di estrema indigenza dell’interessata, secondo il Tribunale di Voghera, le avrebbero impedito di lasciare il territorio nazionale con i propri mezzi, dando vita ad un «giustificato motivo», anche a seguito del lavoro interpretativo della giurisprudenza, in rapporto alla previsione del comma 5-ter dell’ art. 14.

Ma l’art 14, al comma 5-quater, così come modificato dal pacchetto sicurezza, sanziona appunto l’inottemperanza dello straniero raggiunto da un decreto di espulsione emesso a norma del precedente comma 5-ter (cioè che si sia trattenuto nonostante più intimazioni a lasciare al territorio, senza però subordinare la punibilità della condotta alla carenza di un «giustificato motivo» per l’inadempimento, come invece fa il comma 5 ter.

Le modifiche introdotte all’art 14, comma 5 quater, dal pacchetto sicurezza avevano l’obiettico di “sollevare” l’autorità di pubblica sicurezza dal dover adempiere all’irrisolvibile grattacopo delle espulsioni che ormai da anni rivelano tutta la loro inefficacia. Secondo la giurisprudenza intervenuta sulla formulazione precedente del comma 5ter infatti, la non ottemperanza ad un nuovo ordine del questore impartito ai sensi del comma 5ter non avrebbe potuto comportare un nuovo procedimento penale nei confronti dell’interessato ma piuttosto avrebbe dovuto, senza possibilità di deroghe, portare all’esecuzione dell’espulsione. Si tratta insomma di un intervento legato a quell’improponibile vortice rappresentato da controlli, detenzione, espulsioni, processi, che mai ha funzionato.

Il giudice di Voghera, chiamato a pronunciarsi su un caso di “vorticosi” provvedimenti di espulsione nei confronti della signora, aveva rimesso al giudizio della Corte Costituzionale la legittimità dell’articolo 14, comma 5 quater del Testo Unico per la parte in cui non prevede, al pari del precedente, la clausola della non ottemperanza all’ordine del questore per un giustificato motivo.

In particolare poi, la disposizione censurata – secondo il Tribunale di Voghera – si troverebbe in contrasto anche con il secondo comma dell’art. 25 e con l’art. 27 della Costituzione, in quanto lesiva dei principi di offensività e di personalità della responsabilità penale. Il nuovo «sistema» darebbe vita ad una catena potenzialmente indefinita di provvedimenti espulsivi e di comportamenti omissivi, con il cumulo di condanne sempre più rilevanti, in quanto segnate dall’aggravante della recidiva. Ciò si considera, dal rimettente, in specifica connessione con l’irrilevanza dei «giustificati motivi» che ben possono ostare, in concreto, all’osservanza del nuovo ordine di allontanamento. Nei casi in questione, infatti, sarebbero punite condotte prive di significato effettivo in punto di pericolosità sociale (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2007) e difficilmente riconducibili ad una condotta volontaria e consapevole dello straniero migrante.

Ulteriore profilo di illegittimità sarebbe poi stato rilevato in relazione all’art 2 della Costituzione. In sostanza, nell’assetto denunciato, la nuova incriminazione colpirebbe la «condizione sociale dell’essere cittadino straniero migrante».

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.359 del 13 dicembre 2010 si è espressa in merito alla vicenda sostenendo che la clausola del «giustificato motivo» va inquadrata tra quelle «destinate in linea di massima a fungere da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché – anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia concretamente “inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo». Tale clausola, pertanto, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell’ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), «esclude la configurabilità del reato» (sentenza n. 5 del 2004).
Occorre chiedersi – per decidere la questione sollevata dal giudice rimettente – se, nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di allontanamento emesso dopo un analogo provvedimento, a sua volta non osservato, si profili una situazione sostanzialmente diversa, tale da giustificare un differente trattamento dello straniero colpito da provvedimento di espulsione

Rileva la Corte come sia manifestamente irragionevole che una situazione ritenuta dalla legge idonea ad escludere la punibilità dell’omissione, in occasione del primo inadempimento, perda validità se permane nel tempo, senza responsabilità del soggetto destinatario dell’ordine di allontanamento.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 359 del 13 dicembre 2010