Sulla base della direttiva del Min. Interno del 5.8 scorso, la successiva circolare dello stesso Ministero , che abbiamo recentemente commentato, precisa che nelle more del rinnovo, con la ricevuta-cedolino attestante l’avvenuto inoltro della domanda di rinnovo, é possibile avviare la procedura di ricongiunzione familiare, inoltrando i relativi documenti. Molto probabilmente la pratica verrà tenuta ferma fino a quando vi sarà stata la verifica e l’ok sul rinnovo del permesso, essendo difficile immaginare che venga rilasciato il nulla osta alla ricongiunzione prima del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato.
Tuttavia ciò che conta é che i documenti intanto siano inoltrati all’amministrazione, perché in questo modo non si potrà poi dire che nel frattempo sono scaduti. Non può dipendere, infatti, dal cittadino se l’amministrazione ci mette tanto tempo a definire il procedimento, mentre la decorrenza del termine di scadenza dei documenti va riferita alla data del loro utilizzo e non alla successiva data della conclusione del procedimento.
Nel caso specifico della prenotazione, effettuata preliminarmente rispetto alla successiva presentazione in questura per il rilascio del cedolino vero e proprio, si dovrebbero riconoscere identiche facoltà, poiché si tratta di una procedura imposta dalla locale questura ed inevitabile: in pratica, la questura, anziché ricevere direttamente la richiesta di rinnovo, delega un ufficio esterno, ma é ovvio che la condotta imposta allo straniero costituisce comunque una inequivoca e idonea attivazione per la richiesta di rinnovo. In pratica, così come lo straniero é costretto a chiedere la prenotazione del rinnovo prima di andare in questura, allo stesso modo dovrà poter chiedere la prenotazione della richiesta di nulla osta alla ricongiunzione familiare.
Purtroppo, non mi stupirebbe affatto se fosse rifiutata detta prenotazione, o comunque l’inoltro della domanda di nulla osta, al di là della logica e del diritto. L’interessata, nel caso di rifiuto, per poter dimostrare che ha inoltrato la domanda e relativi documenti prima della loro scadenza, potrà formalizzare la richiesta di nulla osta -allegando tutti i documenti- a mezzo raccomandata a/r, dopodiché potrà eventualmente valutare, in caso di diniego, l’opportunità di un ricorso in base all’art.30 T.U. al tribunale ordinario locale, competente a decidere con procedura d’urgenza sulla legittimità di tutti i provvedimenti inerenti l’unità della famiglia.
Ricongiungimento – Anche in fase di rinnovo pds è possibile avviare la procedura
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