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Rinnovo pds – Anche l’Inps riconosce che in questa fase lo straniero può godere di tutte le prestazioni previdenziali

Il messaggio dell’INPS, n. 27641 del 16 ottobre 2006, si collega alla direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto scorso in cui veniva precisato che lo straniero anche durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno, deve considerarsi in posizione regolare quindi, conserva tutti i diritti e le facoltà connessi al possesso di un regolare permesso di soggiorno. Anche se è in possesso del cosidetto cedolino rilasciato dalla questura attestante l’avvenuta richiesta del rinnovo del pds. Qundi può lavorare, costituire un nuovo rapporto di lavoro, può sia perfezionare la procedura di ricongiunzione familiare o presentare la domanda.

La direttiva del Ministero dell’Interno ha fornito un chiarimento che non era indispensabile, visto che in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, era e doveva già ritenersi pacifico che durante la fase del rinnovo del pds lo straniero dovesse considerarsi come una persona in regola e non come un presunto clandestino.
Questa direttiva ha poi sortito una serie di effetti a catena, uno dei quali è proprio il messaggio dell’Inps, che comunica ai propri uffici periferici che anche ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali, di previdenza e sicurezza sociale, lo straniero nella fase di rinnovo del pds deve intendersi come regolarmente soggiornante. Questo messaggio va a rettificare una precedente posizione dell’Inps stessa (circolare n. 122/2003) con cui si riteneva che durante la fase di rinnovo del pds, il rapporto di lavoro dovesse addirittura sospendersi. Uno straniero, costretto ad attendere anche un anno per vedersi rinnovato il pds, dovrebbe nel frattempo “vivere d’aria” grazie ad una teoria alquanto esotica, secondo la quale nel frattempo dovrebbe sospendersi il rapporto di lavoro! Questo, nonostante la legge chiarisca che non è punibile il datore di lavoro che assume o mantiene alle proprie dipendenze un lavoratore il cui permesso sia scaduto, ma che si sia già attivato per la richiesta di rinnovo e possa dimostrarlo con il tradizionale cedolino, indipendentemente dalla durata della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno.
La direttiva del Ministero dell’Interno dell’agosto scorso precisa che la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del pds oppure entro i 60 giorni successivi alla cadenza del pds stesso e che, in presenza della ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, non si può considerare sotto nessun profilo in condizione irregolare lo straniero. Anzi, gli si deve garantire il godimento di tutti i diritti connessi al possesso di un regolare pds.

Ecco che l’Inps provvede allora a comunicare ai propri uffici che, nella fase di attesa della concessione di rinnovo del pds, “il lavoratore straniero deve essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato, anche ai fini previdenziali.
La citata direttiva del Ministero dell’Interno – prosegue sempre il messaggio dell’Inps – intende inoltre salvaguardare i diritti del lavoratore straniero, anche nel caso in cui lo stesso, nelle more della concessione del rinnovo, si trovi a dover instaurare un rapporto di lavoro dipendente con un nuovo datore di lavoro”. Precisa, inoltre, che “ai fini della iscrizione assicurativa del lavoratore, in occasione di un inizio di un rapporto di lavoro, le sedi dell’Inps provvederanno a tale adempimento previa presentazione da parte del lavoratore straniero del cedolino attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo”. In altre parole, un lavoratore ha diritto di lavorare in regola quindi di essere assicurato all’Inps – riteniamo anche all’Inail per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – anche se è in possesso della semplice cedolina che attesta l’avvenuta richiesta di rinnovo del pds.
Infine, precisa sempre il messaggio dell’Inps, “per quanto riguarda le denunce del rapporto di lavoro domestico, anche al fine della semplificazione delle procedure amministrative, la segnalazione alla questura competente – già prescritta con un precedente messaggio del 2004 dell’Inps – non deve essere effettuata nel caso di presentazione del cedolino relativo alla richiesta di rinnovo del pds”. Prima infatti si dava indicazione di denunciare alla questura le persone che risultavano avere costituito un rapporto di lavoro domestico, non in possesso di un pds già rinnovato o in corso di validità, ma semplicemente in possesso del cedolino. Ricordiamo che la quantità di stranieri che vivono in Italia regolarmente in possesso del cedolino, è altissima perché i tempi di attesa per il rinnovo del pds spesso superano la durata stessa del permesso, quindi statisticamente è molto facile avere un’aliquota altissima – direi anche intollerabile perché poi tutto questo genera una serie di complicazioni per la vita dello straniero – non perché costoro non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dalla legge, ma semplicemente perché l’apparato preposto alle procedure di rinnovo quindi al rilascio dei permessi di soggiorno, non è dotato di sufficienti risorse per provvedere in tempi umanamente accettabili.
Va ribadito che la direttiva del Ministro dell’Interno del 5 agosto scorso non ha un valore rivoluzionario, non ha inventato qualcosa che prima non esisteva ma ha semplicemente ricordato che la corretta interpretazione delle norme di legge preesistenti è quella secondo la quale lo straniero non deve ritenersi, sotto nessun profilo, irregolare durante la fase di rinnovo del pds. La direttiva quindi ha semplicemente scoperto il diritto. Allo stesso modo, anche l’Inps si è accorto che esiste una corretta interpretazione della legge e finalmente dà indicazione ai propri uffici di tenerla presente.
Come vediamo, questo processo di scoperta del diritto ha una lenta diffusione ma si può sempre dire “meglio tardi che mai”.