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Sanatoria 2009 – In attesa di conoscere la decisione (lunedì 21) dell’Adunanza Plenaria sull’ostatività dell’inottemperanza all’espulsione

Intanto i tribunali amministrativi stanno rinviando le decisioni in attesa del responso. Alcuni buoni motivi per dire NO. Anche in caso di ostatività la partita non è persa.

E’ stata una delle questioni che ha dominato il dabattito tra esperti e giuristi degli ultimi mesi ed ancora di più quello delle piazze (e delle gru) di diverse città d’Italia. Insieme all’ancora irrisolta problematica delle truffe, quello delle condanne per la violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal questore è stato uno dei principali problemi emersi con la sanatoria 2009, nata male e per molti finita ancora peggio.

La cronologia delle decisioni prese dai tribunali amministrativi e dal Consiglio di Stato racconta la confusione che in questi mesi ha dominato le scelte giurisprudenziali sul tema ed insieme il grande lavoro di legali e giuristi che si sono spesi per affermare le interpretazioni più avvedute e corrette della questione.

Nelle Questure dominava il caos con pareri negativi che si spingevano fino all’adozione di provvedimenti di espulsione immediati, ancor prima del rigetto da parte delle prefetture. Poi, con la circolare Manganelli, la “chiarezza” sulla posizione del Ministero: le condanne inflitte ai sensi dell’art 14, comma 5 ter, rientrano nelle previsioni dell’art. 381 – secondo il capo della Polizia – e quindi sono da considerare ostative.
Dopo un primo orientamento conforme alla circolare, moltissimi giudici amministrativi hanno invece iniziato a sposare le interpretazioni più corrette proposte da moltissimi giuristi ed esperti e fatte proprie da decine e decine di legali.

Poi, nel corso dell’estate 2010, le prime pronunce del Consiglio di Stato, controverse e discutibili: due favorevoli alle disposizioni della circolare, ed una invece orientata nel senso della non ostatività delle condanne in questione.
Così, fino allo scorso 19 gennaio quando con l’ordinanza n. 376, la sezione sesta, dopo che anche la sezione terza si era espressa in senso positivo (e favorevole agli stranieri), è stata investita dal ricorso proposto dall’Avv Andrea Maestri per la riforma di una ordinanza con cui il Tar Emilia Romagna aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti del rigetto disposto dallo Sportello Unico.
Il Consiglio di Stato sezione sesta ha ritenuto opportuno rimettere la decisione nelle mani dell’Adunanza Plenaria.

Sulle motivazioni che sostengono la tesi secondo cui le condanne per la violazione dell’ordine di allontanamento del Questore (ex art 14, comma 5 ter) non sono ostative esiste ormai una vasta “letteratura” ripresa in diverse occasioni dai tribunali amministrativi:
Regolarizzazione 2009 e motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno
Regolarizzazione 2009: L. 102/09 – non sussistenza di ragioni ostative connesse alla condanna per il reato di cui all’art. 14.5 ter del D. Lgs. 286/98 – Parere
Sanatoria 2009 – Il reato di inottemperanza all’espulsione è in contrasto con la direttiva 115/2008. Non è quindi ostativo all’emersione
Sanatoria 2009 – Sull’ostatività delle condanne per la violazione dell’ordine di allontanamento
Regolarizzazione 2009 – I materiali del Convegno di Studi On-line

Ma nel caso in cui l’Adunanza Plenaria decida in senso negativo, ritenendo ostative le condanne ex art 14, comma 5 ter, la partita è chiusa?

Sicuramente, lo confermano la lunga sequenza di rinvii in attesa del 21 febbraio decisi dai tribunali amministrativi, i diversi giudici dei tribunali regionali si adegueranno al responso dell’Adunanza Plenaria.
Rimane però aperta la strada che richiama l’eccezione di costituzionalità.
Infatti, pur premendo affinchè i giudici, nel valutare l’ostatività, adottassero interpretazioni costituzionalemtne orientate, non sono state finora sollevate eccezioni di costituzionalità della norma contenuta al comma 13, lettera c) dell’art 1 ter, (legge 102/2009-emersione). Il lavoro dei legali impegnati nei ricorsi contro i rigetti degli Sportelli Unici si è giustamente concentrato, in questi mesi, nell’affermare la possibilità (e la correttezza) di interpretare la norma nel senso di una non ricaduta delle condanne inflitte ai sensi dell’art 14, comma 5 ter, tra le diverse ipotesi previste dagli artt 380 e 381 del codice di procedura penale.

Ma se l’Adunanza Plenaria ritenesse doveroso leggere le disposizioni contenute al comma 13, lettera c), della legge di emersione, non ritenendo possibile altre interpretazioni, si potrebbe allora ipotizzare la possibilità di sollevare l’eccezione di costituzionalità della norma, richiamando la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità della stessa.
Non solo perché i reati di cui all’art 14, comma 5 ter, sono strettamente conseguenti ad una condizione, quella dell’irregolare presenza sul territorio nazionale, di per sé non ostativa all’emersione, neppure quando sia già stato emesso un ordine di espuslione, neppure quando sia stata accertata la sua violazione (lo straniero dovrebbe essere già stato condannato anche in via non definitiva), ma anche e soprattutto perché la giurisprudenza ha più volte affermato la necessità di considerare “diversa” (e da tutelare maggiormente) la posizioni di chi è già presente sul territorio nazionale da quella di chi ancora deve farvi ingresso.
Se la lettura della norma proposta fosse nel senso di ritenere ostativo il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento perché rientrante nell’ipotesi prevista dall’art 381 del ccp (quanto a pena edittale), tale previsione risulterebbe infatti discriminatoria nei confronti di chi, facendo ingresso per la prima volta nel terriotiro dello stato, dovrebbe dimostrare solo di non aver subito condanne rientranti nell’art 380 (ben più gravi).

In sostanza, mentre chi è ancora all’estero e si appresta a fare ingresso potrebbe essere stato condannato per uno dei reati previsti dall’art. 380, non potrebbe godere della stessa “possibilità” chi, essendo già in Italia, ha proposto regolare istanza di emersione ai sensi della legge 102/2009: un paradosso.

Ma intanto confidiamo in una decisione dell’Adunanza Plenaria per lunedì 21, che interpreti correttamente la normativa (l’art 14, comma 5 ter, non rientra nelle previsioni dell’art 381 del cpp essendo specificatamente previsto l’arresto obbligatorio e non facoltativo come per il 381) e che sia mossa sopratuttto dal buon senso, per dare dignità a chi l’ha chiesta e che come spesso accade si trova a fare i conti con leggi tutte tese invece a negarla.