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Sanatoria 2009 – In caso di mancata presentazione o comunque irreperibilità del datore di lavoro, lo SUI deve effettuare la notifica ritualmente ai sensi dell’art. 140 cpc.

a cura dell' Avv. Giuseppe Onorato

Con l’ordinanza n. 39, emessa in data 19 gennaio 2011, il Tar Sardegna ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione presentata ai sensi della legge 102/2009 dal datore di lavoro di un cittadino senegalese.

Nell’accogliere in sede cautelare uno dei motivi rappresentati nel ricorso introduttivo dall’avv. Giuseppe Onorato, del Foro di Sassari, difensore del lavoratore-ricorrente, il TAR Sardegna ha ritenuto che “in questa materia, attese le finalità di sanatoria della legge 102/2009, assume valore decisivo la sussistenza di un effettivo contraddittorio procedimentale tra le parti, sicché la mera spedizione di una raccomandata, senza lo svolgimento delle formalità previste dall’art. 140 cpc per la notifica a persona irreperibili, non vale ad integrare la presunzione di conoscenza invocata dall’amministrazione quale presupposto dell’adozione del provvedimento impugnato”.

Da tale rilievo, il TAR ha fatto discendere l’accoglimento della cautelare “al fine di ordinare all’amministrazione di assegnare al [datore di lavoro] un nuovo termine per l’integrazione documentale”.

Il TAR ha così ritenuto che le raccomandate inviate dallo Sportello Unico al datore di lavoro, tornate “al mittente per compiuta giacenza”, e comunque non consegnate e non conosciute dallo stesso, non dovessero essere considerate rilevanti sia in ordine alla richiesta di integrazione della documentazione necessaria alla definizione del procedimento che in relazione all’avvertimento, ex art. 10bis, che in caso di inadempimento si sarebbe proceduto all’archiviazione.

Tra gli argomenti difensivi proposti in sede di ricorso introduttivo, infatti, l’avv. Giuseppe Onorato aveva osservato che alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 140 c.p.c., la notifica degli atti si perfeziona, per il destinatario, con la ricezione della raccomandata informativa relativa al tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o comunque decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione, e non con il mero invio del piego stesso. Con la sentenza n. 3/2010, infatti, la Corte costituzionale aveva sancito che “…La presunzione di conoscenza da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall’art. 140 cpc non può giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette. Difatti, l’evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno si che l’onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi”.

Anche alla P.A., pertanto, in materia sensibile quale quella della sanatoria le cui conseguenze ricadono pesantemente sui soggetti coinvolti, ed in primis sui lavoratori, è posto l’obbligo di effettuare le comunicazioni rispettando le formalità poste per la notifica degli atti, secondo la disciplina propria sancita dal codice di procedura civile.

In difetto, pertanto, l’istante dovrà essere rimesso in termini con riapertura della procedura di emersione.

Ordinanza del Tar Sardegna n. 39 del 19 gennaio 2011