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a cura dell' Avv. Uljana Gazidede

Sanatoria 2009 – Inottemperanza all’ordine del Questore non è ostativa

Ancora una sentenza del Tar Puglia che richiama inoltre la pronuncia della Corte Costituzionale n. 359 sullìart 14, co 5quater

Il TAR Puglia – sede di Bari, accoglie un nuovo ricorso avverso il rigetto dell’istanza di emersione motivato con la condanna per il reato di cui all’art 14, comma 5, ter del Testo Unico, ribadendo le motivazioni contenute nella Sentenza n. 3858 del 2 novembre 2010.

Con questa ulteriore pronuncia di accoglimento, il giudice amministrativo ha inteso dare sia un’interpretazione letterale delle disposizioni di cui all’art. 1 ter, comma 13
lett. c della “c.d. sanatoria” e dell’art. 14 comma 5 ter D.Lgs. n. 286/98
che
un’interpretazione logico-sistematica delle stesse per poter escludere l’
assimilabilità del reato in questione tra quelli che la legge ha indicato
come
ostativi alla regolarizzazione.

Secondo il TAR Puglia – sede di Bari, partendo dal dato testuale deve
osservarsi che l’art. 1 ter, comma 13, lett. c) del D.L. n.78/2009 esclude
tassativamente che possano essere ammessi alla procedura di emersione in
questione i lavoratori extracomunitari – testualmente- “…che risultino
condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata
anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444
del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli artt.380 e
381del medesimo codice”.

Tali norme del codice di procedura penale contemplano – ciascuna al secondo
comma – un elenco dettagliato di reati tra i quali non figura quello di cui
all’
art.14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. 286/98 che viene in
considerazione
nel caso di specie.

Tale elenco è insuscettibile di estensione analogica in malam partem ai
sensi
e per gli effetti dell’art.14 delle disposizioni sulla legge in generale.

La specialità della disposizione incriminatrice che viene qui in
considerazione (cioè l’art.14), è piuttosto da ricollegarsi a esigenze
generali
di governo del fenomeno immigratorio più che a specifiche ragioni di
prevenzione penale.

Ciò deve evidentemente suggerire di non estendere alla stessa un meccanismo
ostativo del tutto in conferente, tenendo altresì conto del fatto che, le
domande di regolarizzazione sono per definizione presentate da soggetti
irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale che –ove già colpiti da
un
decreto di espulsione- finirebbero per essere discriminati rispetto ad altri
immigrati irregolari non ancora individuati dalle Forze dell’Ordine.

Sul piano dell’interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel
comma 13 dell’art.1 ter del D.L. n.78/09 in questione, deve invero
osservarsi
che il decreto di espulsione –per volontà espressa dello stesso legislatore-
è
preclusivo della regolarizzazione soltanto in ipotesi in cui sia stato
emesso
per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, in particolare, di
prevenzione del terrorismo.

Il Giudice, nell’adottare il provvedimento, richiama inoltre la recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 359 del 13 dicembre 2010 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 4, comma 5 quater, per la parte in cui non prevede la clausola del “giustificato motivo”.

Così il giudice: “Non può sottacersi inoltre che, da ultimo, nelle more della stesura della presente decisione, è intervenuta una pronunzia della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.14, comma 5-quater, in questione nella parte in cui – in tema di disciplina penale del reato di inosservanza di un ordine di espulsione di uno straniero – non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso in cui abbia luogo «senza giustificato motivo», precisando che tale clausola, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell’ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), consente di escludere la configurabilità del reato (cfr. sentenza 17 dicembre 2010 n. 359). Ciò che evidentemente conferma la peculiarità del reato stesso.”

Sentenza del Tar Puglia n. 4307 del 27 dicembre 2010