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Sanatoria 2009 – La violazione dell’ordine del Questore (art 14, co 5ter) non è ostativa all’emersione

Diverse interpretazioni, poca chiarezza.

Era intervenuta la Sentenza n. 5890 del 18 agosto 2010 a rendere flebili le speranze dei ricorrenti e dei molti interessati in attesa di conoscere il responso della giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato aveva bocciato l’interpretazione, a nostro avviso corretta di chi sosteneva la non ostatività delle condanne inflitte per la violazione dell’ordine del Questore per il perfezionamento della procedura di emersione.

Molti Tar, tra i quali in diverse occasioni il Tar Veneto, si erano adeguati a questo orientamento restrittivo.

Nel frattempo una nuova Ordinanza del Consiglio di Stato, la n. 4066 del 2 settembre 2010 si è pronunciata in merito alla legittimità del rigetto della domanda di emersione quando la condanna faccia riferimento all’articolo 14, comma 5 ter sottraendolo alle fattispecie previste dall’art 381 del cpp.

Secondo la sesta sezione infatti, non sembra che la condanna riportata dall’odierno appellante ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 286 del 1998 (commi 5-ter e 5-quinquies) sia ostativa all’ammissione della procedura di emersione di cui all’art. 1-ter, d.l. 78 del 2009 (si veda, in particolare, il comma 13 dell’art. 1-ter, cit., il quale fa esclusivo riferimento alle ipotesi – che nella specie non ricorrono – di espulsioni disposte ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del d.lgs. 286, cit.).

Anche in questo caso si trattava di un ricorso promosso dall’interessato contro il diniego della misura cautelare sospensiva dopo il rigetto della domanda da parte della prefettura. Un caso analogo quindi a quello che aveva portato la sesta sezione. circa 15 giorni prima, ad un risultato completamente inverso.

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4066 del 2 settembre 2010