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Sanatoria 2009 – Sollevata una eccezione di costituzionalità sull’automatismo ostativo delle condanne

Il Tar Friuli rimette alla corte la decizione sulla costituzionalità dell'art 1ter, comma 13, lettera c) della Legge 102/2009

Il caso riguarda un cittadino del Bangladesh condannato per appropriazione indebita di poche quantità di generi alimentari in passato. L’applicazione automatica delle disposizioni contenute nella legge di emersione (102/2009), in particolare quelle sancite dal comma 13, lettera c) dell’art 1ter, avrebbe comportato il rigetto dell’istanza visto che la condanna comminata allo strasniero rientrerebbe tra le ipotesi contenute negli art 380 e 381 del cpp.

Il giudice amministrativo ha però rilevato che “la disposizione che inibisce la regolarizzazione dello straniero, in presenza di qualsivoglia tipologia di condanna che rientri negli artt. 380 e 381 c.p.p., senza che sia consentito all’Amministrazione di valutarne la rilevanza, in termini di pericolosità sociale , – potrebbe contratare – ” col principio di ragionevolezza, proporzionalità e di parità di trattamento “.

“Quanto al primo aspetto – continua il giudice – si ritiene non risponda ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che la medesima, grave, conseguenza della non ammissione alla procedura di emersione (che, merita sottolinearlo, vale a rendere regolari soggetti che già vivono da tempo e lavorano nel territorio dello stato in condizioni di precarietà) colpisca, allo stesso modo, gli stranieri che hanno compiuto reati di rilevante gravità, e che generano allarme sociale, e coloro che – al pari del ricorrente – siano incorsi in una sola azione disdicevole, di scarsissimo rilievo penale, dovuta ad un oggettivo stato di bisogno e di disperazione, e che abbiano successivamente seguito un percorso di riabilitazione, o, avendo compreso il disvalore del proprio operato, abbiano in prosieguo tenuto una condotta di vita esente da mende.

Ugualmente, pare violare il fondamentale principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 della Costituzione, riservare, con un automatismo che in più occasioni è stato ritenuto costituzionalmente non corretto (sia pure con riferimento a fattispecie diverse da quella all’esame), la medesima sorte a soggetti che si sono bensì resi colpevoli di azioni di rilevanza penale, ma profondamente diverse per gravità e intensità del dolo.

Pur essendo pacifico, come la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, che la disciplina della permanenza degli stranieri sul territorio dello Stato è affidata alla discrezionalità del legislatore, cui spetta il bilanciamento dei vari interessi in gioco, è altresì vero che tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza e proporzionalità, come riconosciuto dalla medesima Corte in numerose pronunce (sentenze n. 104 del 1969, n. 144 del 1970 e n. 62 del 1994). “

Per questi motivi il giudice amministrativo “ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 1-ter, comma 13, della L. 3.8.09 n. 102, nella parte in cui dispone che non possono essere ammessi alla procedura di emersione tutti coloro che hanno subito qualsiasi condanna che rientri negli artt. 380 e 381 c.p.p., senza che sia consentito all’Amministrazione che istruisce il procedimento valutare la gravità del reato, l’allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta dal soggetto;

Pertanto, a norma dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli – Venezia Giulia, ha disposto la sospensione del giudizio e la remissione della questione all’esame della Corte Costituzionale.

La remissione della decisione alla Corte sulla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute al comma 13, lettera c), dell’art 1ter, è rilevante anche e soprattutto per la problematica relativa all’ostatività delle condanne per la violazione dell’ordine del questore. In queste ore si attende la decisione dell’Adunanza Plenaria. Ma è importante sottolineare che, proprio in virtù degli stessi principi di ragionevolezza e proporzionalità, potrebbe ritenersi incostituzionale una interpretazione dello stesso comma nel senso di ritenere ostative le condanne inflitte ai sensi dell’aet 14, comma 5 ter, del Testo Unico.

Ordinanza del Tar Friuli n. 100 del 24 febbraio 2011