Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza Tribunale di Milano n. 3893 del 3 agosto 2004

Annullamento di decreti di espulsione in relazione alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che vieta le espulsioni collettive

Il giudice,
sciogliendo la riserva

OSSERVA

L’art.4 del Protocollo 4 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, applicabili in Italia ad integrazione della normativa vigente interna, recita, in modo laconico ma perciò anche estremamente chiaro ed insuscettibile di interpretazioni,che le espulsioni collettive di stranieri sono vietate”.

Con ciò, al fine di non suscitare allarme sociale e non consentire operazioni di polizia allo scopo di espellere interi gruppi etnici, si è voluto sottolineare il principio che un provvedimento di espulsione deve essere adottato sempre individualmente e prendendo in considerazione, in modo reale e non fittizio e di mera forma, le singole e differenziate situazione di ogni individuo, vietando qualunque situazione di rastrellamento collettivo di appartenenti a determinate nazionalità, per non trasformare l’applicazione di una legge, quale quella che disciplina l’ingresso e la permanenza in uno stato degli stranieri, in una forma inaccettabile e distorta di rigetto di una pluralità di soggetti colpiti principalmente per essersi radunati in forza della loro comune provenienza cultura o religione, che verrebbe a legittimare operazioni di pulizia etnica.

Nel caso in specie i ricorrenti sono stati tutti colti nella medesima operazione di sgombero di una unica area e trattasi tutti di cittadini rumeni appartenenti al popolo Rom e tutti sono stati poi destinatari di un provvedimento di espulsione uguale nella sua formulazione per tutti.

Pertanto non può dubitarsi che, stante l’unicità di luogo, tempo e di motivazione dei decreti impugnati, si verte in una ipotesi di espulsione collettiva, come tale vietata,che resta tale nella sostanza anche se i provvedimenti di espulsione sono stati stilati in numero pari ad ogni soggetto e intestati singolarmente ad ognuno, essendo ovvio che il divieto di cui al Protocollo allegato alla Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo non potesse fare riferimento ad espulsioni disposte con un unico atto per più soggetti, che sarebbe comunque illecito, ma proprio ha voluto sancire l’illiceità di azioni che colpiscano in contemporanea un gruppo di stranieri.

Pertanto, attesa la natura di provvedimento collettivo che integrano i singoli decreti, questi devono essere dichiarati nulli perché contrari alla legge.

P.Q.M.

dihiara la nullità e pertanto la revoca dei decreti di espulsione emessi in data 17/5/04 dal Prefetto della Provincia di Milano avverso: seguono i nomi dei destinatari dei decreti di espulsione.

Milano 2 agosto 2004

I1 Giudice
Maria Teresa Zugaro
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 3 agosto 2004
n. 2992 cron