Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza del T.A.R. del Veneto del 28 aprile 2008 n.1138

Illegittimo il diniego della cittadinanza italiana. I mezzi di sussistenza non aventi carattere retributivo sono idonei se conformi a criteri di logicità e ragionevolezza.

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Marco Buricelli Presidente f. f.
Stefano Mielli Referendario,relatore
Marina Perrelli Referendario

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 984/2004, proposto da El Obbadi El Mostafa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Brusadin e Matteo Tasca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Marcon.2568;

contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Piazza San Marco n.63;

per l’annullamento del provvedimento n. K10/54100 del 23.11.2003, notificato al ricorrente l’8.1.2004,di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Visto il ricorso notificato l’8 marzo 2004 e depositato il 7 aprile 2004, con i relativi allegati;
vistol’attodicostituzioneingiudiziodell’Amministrazionedell’Interno;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 27 marzo 2008 – relatore il referendario Stefano Mielli – l’avv. Brusadin per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Salmini per la P.A. resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:

Fatto
Il ricorrente, di nazionalità marocchina, regolarmente soggiornante in Italia dal 1990, in data 7 febbraio 2001 ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Con provvedimento del 21 novembre 2003, notificato l’8 gennaio 2004, la domanda è stata respinta.
A fondamento del diniego è posta l’insufficienza dei redditi a disposizione per l’anno 1999.
Tale provvedimento è impugnato per le censure di difetto di motivazione e di presupposti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Il ricorrente, regolarmente soggiornante dal 1990, ha sempre svolto attività di lavoro subordinato a tempo pieno.
Il 26 ottobre 1995 ha subito un incidente sul lavoro invalidante (cfr. il certificato di invalidità di cui al
doc. 5, allegato al ricorso) per il quale nell’anno 1999 ha ottenuto a titolo di risarcimento la somma di
30.000.000 di lire, e nell’anno 2000 la residua somma di lire 144.379.216 (oltre a ulteriori 60.000 euro, oggetto di transazione, percepiti nel 2004 quale risarcimento per l’illegittimo licenziamento subito successivamente alla riammissione in servizio).
Nell’istanza per il riconoscimento della cittadinanza il ricorrente, come richiesto dal modulo, ha
indicato i redditi degli anni 1997, 1998 e 1999.
Per l’anno 1999 ha indicato di aver percepito 9.443.708 di lire per redditi da lavoro, e 30.000.000 per
risarcimento danni da infortunio sul lavoro (cfr. doc. 2 depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente).
Il provvedimento impugnato ha ignorato questa puntualizzazione ed ha respinto la domanda per
insufficienza dei redditi relativamente all’anno 1999, in quanto, considerando la presenza di due familiari a carico, è inferiore alla soglia di 22.000.000 di lire di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per il cittadino titolare della pensione di vecchiaia.
In tal modo è stato implicitamente negato che possano costituire mezzi economici valutabili le somme percepite quale risarcimento dei danni patiti a causa dell’infortunio sul lavoro, valorizzando invece la diminuita capacità lavorativa conseguente all’evento invalidante quale elemento ostativo all’ottenimento della cittadinanza.
Tale ordine di idee non può essere condiviso.

Nel caso all’esame non è in discussione il principio affermato dall’Amministrazione secondo cui il
conferimento della cittadinanza italiana presuppone l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già solo sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
La concessione della cittadinanza si deve infatti fondare su valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, valutando le sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, compresi quelli della solidarietà economica e
sociale sanciti dalla Costituzione in base ad accertate disponibilità reddituali (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; Consiglio di Stato, Sez. I, 28 luglio 1998, n. 2254/96).
Tuttavia, per quanto discrezionale, detta valutazione, anche relativamente ai mezzi di sussistenza per
il richiedente e per la sua famiglia, deve sottostare a criteri di logicità e ragionevolezza (cfr. Consiglio
di stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7583 ove è stato censurato il giudizio di non sufficienza formulato in relazione ad un reddito pari a quello dei metalmeccanici).
Nel caso all’esame è illegittima la mancata considerazione delle somme percepite dal ricorrente a titolo di risarcimento per l’infortunio subito, atteso che non può assumere autonomo rilievo la circostanza che il reddito dell’interessato sia momentaneamente privo del carattere retributivo.
Infatti per la concessione della cittadinanza “non è necessaria la percezione di un reddito di carattere
retributivo o stabile, ma è sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei” (cfr. in tal senso e con riferimento ad una borsa di studio Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 luglio 2001, n. 3829).
Alla stregua di tale principio, dalla giurisprudenza non è stata ritenuta legittima l’omessa considerazione, nella motivazione, dei redditi del nucleo familiare ove l’istante è inserito (come nel caso della casalinga che non svolga altra attività ma che si avvalga di un adeguato reddito del marito convivente: cfr. Tar Lombardia Milano, Sez. I, 13 dicembre 2004 , n. 6387; id. 1 marzo 2004 n. 798;
Tar Veneto, Sez. III, 28 novembre 2003, n. 5948; o nel caso del richiedente di giovane età, inserito in un nucleo familiare, che non abbia ancora acquisito una posizione di indipendenza lavorativa e reddituale, cfr. Tar Liguria, 6 novembre 2003 n. 1458; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 18 giugno2004,n.1364).
Una corretta e completa valutazione dell’istanza presentata e degli elementi istruttori offerti dall’interessato, avrebbe consentito all’Amministrazione di verificare, nella fattispecie, la sussistenza di questi mezzi di sussistenza invece ignorati e di valutarne l’idoneità, secondo un criterio di sufficienza, a consentire l’adempimento degli obblighi di solidarietà economica e sociale richiesti.
In definitiva, pertanto, in accoglimento delle censure di difetto di motivazione e di presupposti il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in € 2.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 marzo 2008.

Il Presidente f.f. l’Estensore
Il Segretario

Sentenza depositata in segreteria
il……………..…n.………
(Art.55,L.27/4/1982,n.186)
Il Direttore della Terza Sezione