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Una vecchia espulsione può compromettere un attuale soggiorno regolare in Italia?

L’art. 19, comma 2, lett. d) del T.U. sull’Immigrazione (“Divieti di espulsione e di respingimento”) prevede il divieto di espulsione “delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono”.

Una sentenza della Corte Costituzionale (n. 376 del 27 luglio 2000) ha esteso questo diritto anche al genitore in condizione di soggiorno irregolare cui viene rilasciato un pds per cure mediche (art. 36, T.U. sull’Immigrazione) che dovrebbe consentire anche una regolare attività lavorativa.
L’interessato, in questo momento, si trova quindi in possesso di un pds per cure mediche che durerà fino allo scadere del 6° mese di vita del neonato. Una volta trascorso tale periodo l’interessato ritornerà totalmente irregolare. La madre non è in condizione di poter lavorare perché deve accudire i due bimbi piccoli, e il padre, unico sostegno economico per la famiglia, non può più rimanere in regola in Italia perché una vecchia espulsione continua a produrre i suoi effetti negativi.

Cosa fare?
Sembra che l’unica possibilità – visto che tutti i mezzi di ricorso sono a questo punto scaduti – sia quella di presentare una istanza al Ministro dell’interno di “speciale autorizzazione alla permanenza in Italia (art. 13, comma 13, del T.U. sull’Immigrazione). Si tratta di una autorizzazione generalmente relativa al rientro in Italia, che può essere proposta da chi è ancora sottoposto agli effetti ostativi dell’espulsione che, come è noto, impedisce il nuovo ingresso per 10 anni nel territorio italiano.

Si tratta di una possibilità che vale la pena tentare anche perché siamo in presenza di una situazione che è piuttosto particolare. L’interessato ha dimostrato – attraverso la richiesta di regolarizzazione – la volontà di voler vivere in modo regolare e, inoltre, la moglie è in possesso della carta di soggiorno (art. 9 del T.U. sull’Immigrazione). I figli sono inseriti nella carta di soggiorno della madre che, va ricordato, le conferisce sia il diritto di soggiornare in Italia, a prescindere dal reddito in suo possesso, che il diritto a tutte le prestazioni di assistenza sociale, come se fosse cittadina italiana.
In questa particolare situazione, si confida che l’istanza presentata al Ministro dell’interno possa avere, quantomeno, una attenta valutazione.

Come inoltrare l’istanza?
In linea generale si tratta di una istanza che andrebbe inoltrata dall’estero, visto che uno straniero espulso dovrebbe trovarsi fuori dal territorio italiano.
Ma, in questo caso particolare, per l’interessato che si trova in possesso di un pds per cure mediche – anche se ancora per poco tempo – l’istanza dovrebbe essere proponibile anche mentre si trova in Italia, tramite la competente questura che gli ha già rilasciato il permesso di soggiorno.

Ovviamente, questo signore avrà tutto l’interesse a dimostrare l’attuale disponibilità di un lavoro in regola che, probabilmente, sarà la stesso svolto sinora, se non addirittura la circostanza di poter proseguire nel lavoro, una volta riconosciuta l’eventuale speciale autorizzazione.

Se vi fossero particolari problemi di altra natura (es. sanitario, di sostegno a madre e bambini) l’interessato potrebbe tentare una ulteriore strada.
Si può presentare un ricorso, in base all’art. 31 del T.U. sull’Immigrazione (“Disposizioni a favore dei minori”), al Tribunale per i minorenni al fine di ottenere una autorizzazione speciale temporanea al soggiorno in Italia, valido anche per lavoro, per esigenze materiali si sostentamento della famiglia.
Le due strade appena proposte non sono alternative, nel senso che, in attesa della risposta relativa al rilascio della autorizzazione speciale del Ministro dell’interno, è possibile presentare ricorso al Tribunale per i minorenni, confidando che sia emesso un provvedimento favorevole prima dello scadere dei sei mesi previsti dall’art. 19 sopra riportato.